Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile? L’Analisi della Cassazione
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un istituto fondamentale del nostro ordinamento processuale penale. Tuttavia, la possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva è soggetta a limiti molto stringenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire i confini del ricorso patteggiamento, chiarendo quali motivi possono essere validamente presentati e quali, invece, conducono a una sicura dichiarazione di inammissibilità.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla decisione di un Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Verona, che aveva applicato a un imputato, su sua richiesta, una pena per reati legati al porto di armi e alla ricettazione. La pena concordata era di un anno, sei mesi e venti giorni di reclusione, oltre a una multa di 2.100 euro. Insoddisfatto della decisione, nonostante fosse frutto di un accordo, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione.
I Motivi del Ricorso contro la Sentenza di Patteggiamento
Il ricorrente basava la sua impugnazione su un presunto vizio di motivazione in relazione all’articolo 129 del codice di procedura penale e sulla determinazione della pena. In sostanza, lamentava che la sentenza non fosse adeguatamente motivata, un argomento spesso utilizzato nei ricorsi ordinari.
La Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una lettura rigorosa dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, che disciplina specificamente l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento.
Le Motivazioni
La Corte ha ricordato che il legislatore ha volutamente circoscritto la possibilità di contestare una sentenza di patteggiamento a un novero chiuso di motivi. Questa scelta risponde alla natura stessa dell’istituto, che è un accordo tra accusa e difesa ratificato dal giudice. Consentire un’impugnazione ampia ne snaturerebbe la funzione deflattiva e consensuale. I motivi per cui è ammesso il ricorso patteggiamento sono esclusivamente i seguenti:
1. Mancata espressione della volontà dell’imputato: quando il consenso all’accordo non è stato validamente prestato.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha emesso una decisione che non corrisponde a quanto concordato tra le parti.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: nel caso in cui il reato sia stato classificato in modo giuridicamente sbagliato.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: qualora la sanzione applicata sia contraria alla legge (ad esempio, superiore al massimo edittale).
I giudici hanno evidenziato come le doglianze sollevate dal ricorrente, relative a un generico vizio di motivazione, non rientrassero in nessuna di queste categorie. Pertanto, il ricorso è stato giudicato inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge.
Le Conclusioni
La pronuncia conferma un principio consolidato: l’appello a una sentenza di patteggiamento è un percorso estremamente tecnico e limitato. Chi intende percorrere questa strada deve assicurarsi che le proprie censure rientrino in modo esatto in uno dei quattro motivi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. In caso contrario, come avvenuto nel caso di specie, il risultato non sarà solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma (in questo caso, 3.000 euro) a favore della cassa delle ammende, a causa della colpa nell’aver promosso un’impugnazione palesemente infondata.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per un vizio di motivazione?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che il vizio di motivazione non rientra tra i motivi tassativamente previsti dalla legge per impugnare una sentenza di patteggiamento, rendendo il ricorso inammissibile.
Quali sono i motivi validi per un ricorso patteggiamento in Cassazione?
I motivi ammissibili, secondo l’art. 448, comma 2-bis c.p.p., sono: problemi relativi all’espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, e illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, ritenuta equa dal giudice, in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8464 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8464 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERONA
dato avviso alle partii i udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza impugnata il GIP del Tribunale di Verona ha applicato ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. a NOME la pena di anni uno, mesi sei e giorni ven reclusione ed euro 2.100 di multa dallo stesso richiesta in relazione ai reati di cui agli a commi 1 e 2 lett. a), e agli artt. 2 e 7 L. 895/1967, nonché 648 cod. pen.;
Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione in relazione all’art. 129 proc. pen. e quanto alla determinazione della pena;
Rilevato che le doglianze non sono previste quali motivi di ricorso in quanto il comma 2 bis dell’art. 448 cod. proc. pen. prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenz pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motiv attinenti: a.” all’espressione della volontà dell’imputato”; b. “al difetto di correlazio richiesta e la sentenza”; c. “all’erronea qualificazione giuridica del fatto”; d. “all’illeg pena o della misura di sicurezza” irrogata;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di c nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 1’8/02/2024