Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile? L’Analisi della Cassazione
Il ricorso patteggiamento rappresenta uno strumento processuale con confini ben definiti, la cui conoscenza è fondamentale per ogni operatore del diritto. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione torna a ribadire i limiti invalicabili per l’impugnazione di una sentenza emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti. La decisione sottolinea come, a seguito della Riforma Orlando, le possibilità di contestare una sentenza di patteggiamento siano state drasticamente ridotte a un numero chiuso di motivi, escludendo censure di carattere generale.
Il Contesto del Caso: Un Appello Respinto
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice dell’udienza preliminare. L’imputato era stato condannato per un reato previsto dal Testo Unico sulle spese di giustizia. L’unico motivo di ricorso sollevato dalla difesa si fondava sulla presunta violazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale. In sostanza, si sosteneva che il giudice di merito avrebbe dovuto prosciogliere l’imputato, anziché ratificare l’accordo di patteggiamento, poiché sussistevano le condizioni per una sentenza di assoluzione.
La Disciplina del Ricorso Patteggiamento Post-Riforma
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il caso, ha immediatamente qualificato il ricorso come inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, così come modificato dalla Legge n. 103/2017 (nota come Riforma Orlando). Questa norma ha introdotto un regime di impugnazione speciale e restrittivo per le sentenze di patteggiamento.
Il legislatore ha stabilito che il ricorso avverso tali sentenze può essere proposto esclusivamente per i seguenti motivi:
1. Vizi della volontà: se l’espressione della volontà dell’imputato di patteggiare è stata viziata.
2. Difetto di correlazione tra accusa e sentenza: se la sentenza si pronuncia su un fatto diverso o più grave rispetto a quello contestato.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato qualificato in modo giuridicamente scorretto.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: se la sanzione applicata è contraria alla legge.
La Corte ha evidenziato come il motivo addotto dal ricorrente – ovvero la mancata applicazione di una formula di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. – non rientri in nessuna di queste categorie tassative.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno motivato la loro decisione di inammissibilità in modo chiaro e lineare. Hanno spiegato che l’elenco dei motivi di ricorso previsto dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. è tassativo e non ammette interpretazioni estensive. La scelta di accedere al rito del patteggiamento comporta, per l’imputato, una consapevole rinuncia a far valere determinate doglianze, tra cui quella relativa alla presunta evidenza di una causa di non punibilità.
La pretesa di un proscioglimento nel merito, secondo la Corte, esula completamente dal perimetro di controllo demandato alla Cassazione in sede di impugnazione di una sentenza di patteggiamento. La norma mira a deflazionare il carico giudiziario e a conferire stabilità alle sentenze che si fondano su un accordo tra le parti. Permettere un’impugnazione basata su motivi non espressamente previsti significherebbe vanificare la ratio stessa della riforma.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità: chi sceglie il patteggiamento accetta un percorso processuale che limita fortemente le successive possibilità di impugnazione. La decisione di patteggiare deve essere pertanto frutto di una valutazione attenta e ponderata, in cui l’imputato e il suo difensore devono considerare che, una volta emessa la sentenza, le porte del ricorso saranno aperte solo per violazioni specifiche e circoscritte.
Di conseguenza, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende, a titolo sanzionatorio per aver adito la Corte con un ricorso privo dei presupposti di legge.
È sempre possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
No, il ricorso contro una sentenza di patteggiamento non è sempre possibile. È ammesso solo per un elenco tassativo di motivi stabiliti dalla legge all’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono i motivi validi per impugnare una sentenza di patteggiamento?
I motivi validi sono esclusivamente: problemi legati all’espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra l’accusa contestata e la sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, oppure l’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Se un imputato ritiene che ci fossero le condizioni per un’assoluzione, può impugnare il patteggiamento per questo motivo?
No. Secondo la decisione analizzata, la pretesa che il giudice dovesse emettere una sentenza di assoluzione (ai sensi dell’art. 129 c.p.p.) invece di ratificare il patteggiamento non rientra tra i motivi validi per i quali si può proporre ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8411 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8411 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CALTAVUTURO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROVIGO
dato avv/o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Rovigo, per il reato di cui all’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Ritenuto che l’unico motivo sollevato (violazione di legge per avere il Giudice ritenuto che non ricorressero le condizioni per una pronuncia ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell’art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n.. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente,