Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile? L’Analisi della Cassazione
Presentare un ricorso patteggiamento richiede una conoscenza precisa dei limiti imposti dal legislatore. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con chiarezza quali sono i confini invalicabili per l’impugnazione di una sentenza emessa a seguito di accordo tra le parti. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere perché non ogni doglianza può essere portata all’attenzione della Suprema Corte e quali sono le conseguenze di un ricorso presentato al di fuori dei casi consentiti.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Napoli Nord per reati quali porto abusivo di armi e sequestro di persona tentato, decideva di presentare ricorso per cassazione. Tramite il suo difensore, lamentava una presunta violazione di legge, sostenendo che il giudice di merito avesse omesso di valutare elementi che avrebbero potuto condurre a una pronuncia di assoluzione immediata, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale.
In sostanza, la difesa contestava non un errore formale dell’accordo o della sentenza, ma una mancata valutazione di merito che, a suo dire, avrebbe dovuto precedere e impedire l’applicazione della pena concordata.
Limiti al Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha immediatamente dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’applicazione rigorosa dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta con la cosiddetta “riforma Orlando” (legge n. 103/2017), ha circoscritto in modo netto i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento.
Secondo la legge, il ricorso è ammesso esclusivamente per i seguenti motivi:
1. Vizi nella manifestazione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso all’accordo è stato estorto con violenza o inganno.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha emesso una decisione che non corrisponde a quanto concordato tra le parti.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo errato.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata: se la sanzione è contraria alla legge o eccede i limiti edittali.
La doglianza dell’imputato, relativa alla mancata valutazione di prove a favore per un’assoluzione, non rientra in nessuna di queste categorie. Pertanto, il ricorso è stato giudicato al di fuori del perimetro legale.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte, con una motivazione sintetica ma incisiva, ha spiegato che la scelta del patteggiamento implica una rinuncia a contestare il merito dell’accusa. L’imputato, accordandosi sulla pena, accetta la qualificazione giuridica del fatto e rinuncia a un accertamento completo della sua colpevolezza o innocenza nel dibattimento. Di conseguenza, non può, in un secondo momento, lamentare in Cassazione la mancata valutazione di elementi che avrebbero potuto portare a un proscioglimento.
L’inammissibilità è stata dichiarata de plano, ovvero senza la necessità di un’udienza pubblica, come previsto dall’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, proprio per l’evidente infondatezza del motivo di ricorso. In aggiunta, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., non avendo ravvisato elementi per escludere la colpa del ricorrente nel proporre un’impugnazione inammissibile, la Corte lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato e serve da monito: il ricorso patteggiamento non è uno strumento per rimettere in discussione l’intero processo. La scelta di questo rito speciale è strategica e comporta conseguenze processuali ben precise, tra cui una forte limitazione del diritto di impugnazione. Gli avvocati e i loro assistiti devono essere pienamente consapevoli che, una volta raggiunto l’accordo sulla pena, le uniche vie per contestare la sentenza sono quelle, strettissime, delineate dall’art. 448, comma 2-bis c.p.p. Tentare di forzare questi limiti si traduce non solo in un insuccesso processuale, ma anche in una condanna a sanzioni economiche.
È sempre possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per un numero limitato e specifico di motivi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono i motivi validi per un ricorso patteggiamento?
I motivi validi sono: vizi nell’espressione della volontà dell’imputato, mancanza di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, e illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa succede se si presenta un ricorso patteggiamento per motivi non consentiti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso esaminato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5801 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5801 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD 4 – Te7 udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; 2
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Napoli Nord ha emesso la sentenza indicata in epigrafe, art. 444 cod. proc. pen., a carico di NOME COGNOME, imputato dei reati ex 699, 703, 56-610 cod. pen.
Ricorre l’imputato, a mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO deducendo violazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. stante la mancata valutazione di elementi atti a condurre a una pronuncia ai dell’art. 129 cod. proc. pen.
In base all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso avverso la sentenza patteggiamento è però proponibile solo per motivi attinenti all’espressione volontà dell’imputato, nonché al difetto di correlazione tra la richie sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e, infine, all’illeg pena o della misura di sicurezza. Ne discende l’inammissibilità del ricors dichiarare de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e – ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. – la condanna del ricorrente al pagamento delle processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzion pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della Cassa d ammende.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024.