Ricorso Patteggiamento: Quando l’Appello è Inammissibile?
La scelta di definire un procedimento penale attraverso l’applicazione della pena su richiesta delle parti, noto come patteggiamento, comporta conseguenze significative sulle possibilità di impugnazione della sentenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini invalicabili del ricorso patteggiamento, confermando che i motivi per contestare la decisione del giudice sono estremamente limitati. Questo principio è stato riaffermato in un caso riguardante una condanna per tentato omicidio aggravato.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di un accordo con la pubblica accusa, otteneva dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Padova una sentenza di patteggiamento con una pena di quattro anni e sei mesi di reclusione per il reato di tentato omicidio aggravato. 
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un presunto vizio di motivazione della sentenza, sia con riferimento all’applicazione dell’art. 129 c.p.p. (obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità) sia riguardo alla determinazione della pena stessa.
La Decisione della Corte e il limitato ricorso patteggiamento
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su una rigida interpretazione della normativa che regola l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento.
I giudici hanno sottolineato come l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale elenchi in modo tassativo ed esclusivo i motivi per cui è possibile presentare ricorso per Cassazione contro una sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. Le doglianze sollevate dal ricorrente, relative a un presunto difetto di motivazione, non rientravano in tale elenco.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato che il legislatore ha volutamente circoscritto la possibilità di impugnare una sentenza di patteggiamento per garantire la stabilità e la celerità che caratterizzano questo rito speciale. Il ricorso patteggiamento è ammissibile solo ed esclusivamente per motivi attinenti a:
a) L’espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, se il consenso non è stato prestato liberamente).
b) Il difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza del giudice.
c) L’erronea qualificazione giuridica del fatto contestato.
d) L’illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogata (ad esempio, una pena superiore ai massimi edittali).
Nel caso di specie, le lamentele del ricorrente non rientravano in nessuna di queste categorie. Criticare la motivazione sulla determinazione della pena o sull’assenza di cause di proscioglimento non costituisce un motivo valido per impugnare un patteggiamento. Di conseguenza, il ricorso è stato ritenuto inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge.
L’inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo di fondamento legale.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chi sceglie la via del patteggiamento: si tratta di una scelta processuale che implica una sostanziale rinuncia a contestare nel merito la decisione, salvo vizi procedurali o giuridici di eccezionale gravità. La possibilità di un ricorso patteggiamento non è una via per rimettere in discussione l’accordo raggiunto, ma solo un rimedio straordinario per correggere errori specifici e tassativamente previsti. Pertanto, sia gli imputati che i loro difensori devono valutare con estrema attenzione tutti gli aspetti dell’accordo prima di formalizzarlo, consapevoli dei limitatissimi spazi di impugnazione successiva.
 
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per qualsiasi motivo?
No. Secondo la Corte, il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per i motivi specificamente ed esclusivamente elencati dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono i motivi per cui si può fare ricorso contro un patteggiamento?
I motivi ammessi sono: problemi relativi all’espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, e illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa succede se si propone un ricorso per motivi non consentiti?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Come stabilito in questa ordinanza, ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5427 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 5427  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2023 del GIP TRIBUNALE di PADOVA
dato avy•do alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza impugnata il GIP del Tribunale di Padova ha applicato ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. a NOME la pena di anni quattro e mesi sei di reclusio dallo stesso richiesta in relazione al reato di cui agli artt. 56, 575 e 577 n. 1. cod. pen.;
Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione in relazione all’art. 129 proc. pen. e quanto alla determinazione della pena;
Rilevato che le doglianze non sono previste quali motivi di ricorso in quanto il comma 2 bis dell’art. 448 cod. proc. pen. prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenz pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per moti attinenti: a.” all’espressione della volontà dell’imputato”; b. “al difetto di correlazio richiesta e la sentenza”; c. “all’erronea qualificazione giuridica del fatto”; d. “all’illeg pena o della misura di sicurezza” irrogata;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di c nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25/1/2024