Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile? La Cassazione Spiega
Il ricorso patteggiamento rappresenta una delle questioni più delicate della procedura penale, poiché bilancia l’esigenza di deflazione del carico giudiziario con la tutela dei diritti dell’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Sez. 7 Penale, n. 4178/2024) ha ribadito con fermezza i confini entro cui è possibile impugnare una sentenza emessa a seguito di accordo tra le parti. L’analisi di questa decisione offre spunti fondamentali per comprendere i motivi tassativi di ammissibilità.
Il Caso: Appello contro una Sentenza di Patteggiamento
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), emessa dal GIP del Tribunale di Padova. Il ricorrente lamentava, in sostanza, che il giudice di merito avesse omesso di valutare la sussistenza delle condizioni per un proscioglimento immediato ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale, ovvero una formula assolutoria piena che avrebbe dovuto prevalere sull’accordo raggiunto con la pubblica accusa.
Limiti al Ricorso Patteggiamento: L’Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
La Corte di Cassazione ha immediatamente inquadrato la questione nell’ambito dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Questa norma, introdotta nel 2017, ha circoscritto in modo netto le ragioni per cui è possibile presentare ricorso avverso una sentenza di patteggiamento. I motivi ammessi sono esclusivamente:
1.  Vizi nella espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso all’accordo non è stato libero e consapevole.
2.  Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha emesso una decisione che non corrisponde a quanto concordato tra le parti.
3.  Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato contestato è stato classificato in modo errato.
4.  Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata: se la sanzione irrogata è contraria alla legge.
Qualsiasi altro motivo di doglianza, per quanto potenzialmente fondato nel merito, non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità.
La Decisione e le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile proprio perché il motivo addotto dal ricorrente non rientrava in nessuna delle quattro categorie previste dall’art. 448, comma 2-bis. La doglianza relativa alla mancata valutazione di un proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è contemplata tra i motivi di ricorso patteggiamento.
Le Motivazioni: Il Principio di Tassatività
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e dei relativi motivi. La legge stabilisce in modo chiaro ed esclusivo quali censure possono essere mosse a una sentenza di patteggiamento. Permettere un sindacato su aspetti diversi da quelli elencati significherebbe aggirare la volontà del legislatore e snaturare la funzione stessa dell’istituto del patteggiamento, che si basa su un accordo processuale volto a una rapida definizione del procedimento. Di conseguenza, la Corte ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso palesemente inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato e invia un messaggio chiaro agli operatori del diritto. La scelta di accedere al patteggiamento comporta una rinuncia implicita a far valere determinate questioni nel merito. Pertanto, prima di formalizzare l’accordo, la difesa deve valutare con estrema attenzione ogni possibile profilo di proscioglimento. Una volta emessa la sentenza di patteggiamento, le possibilità di impugnazione sono estremamente limitate e circoscritte a vizi specifici e formali. Tentare un ricorso patteggiamento per motivi non previsti dalla legge espone l’imputato non solo a un esito negativo, ma anche a significative conseguenze economiche.
 
È sempre possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono i motivi validi per un ricorso patteggiamento secondo questa ordinanza?
I motivi validi sono esclusivamente quelli attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se si propone un ricorso per motivi non previsti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4178 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4178  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PIOVE DI SACCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2023 del GIP TRIBUNALE di PADOVA
-dato avvis – o – ae HP,’
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Con il ricorso nell’interesse di COGNOME NOME, avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., si deduce l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiest e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pe o della misura di sicurezza.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 12 gennaio 2024.