Ricorso Patteggiamento: Quando la Cassazione Dichiara l’Inammissibilità
L’istituto del patteggiamento rappresenta una delle vie più comuni per la definizione accelerata dei procedimenti penali. Tuttavia, la sua natura di accordo tra accusa e difesa impone limiti precisi alla sua impugnabilità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 318/2024) chiarisce ancora una volta i confini invalicabili per il ricorso patteggiamento, confermando che le censure mosse alla sentenza devono rientrare in un elenco tassativo di motivi, pena una secca declaratoria di inammissibilità.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) emessa dal Tribunale di Torino. La difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, non contestando gli elementi centrali dell’accordo, bensì sollevando una questione di natura puramente procedurale. Secondo il ricorrente, in una fase precedente del giudizio, la Corte di Appello avrebbe erroneamente trasmesso gli atti al Tribunale anziché al Giudice dell’udienza preliminare, come previsto, a suo dire, dall’art. 629-bis del codice di procedura penale.
Il Ricorso Patteggiamento e i Limiti Imposti dalla Legge
La Corte di Cassazione ha immediatamente centrato il punto nevralgico della questione, richiamando il disposto dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta con la riforma del 2017, ha circoscritto in modo molto netto le ragioni per cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento. I motivi ammessi sono esclusivamente i seguenti:
1. Vizi della volontà: quando l’espressione del consenso dell’imputato a patteggiare sia stata viziata.
2. Difetto di correlazione: nel caso in cui vi sia una discordanza tra quanto richiesto dalle parti e quanto deciso dal giudice nella sentenza.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato qualificato in modo giuridicamente scorretto.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: qualora la sanzione applicata sia illegale, ovvero contraria alla legge per specie o quantità.
Qualsiasi altro motivo, per quanto potenzialmente fondato, non può essere fatto valere per impugnare una sentenza di patteggiamento.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno analizzato il motivo del ricorso e hanno concluso che esso era palesemente estraneo al perimetro tracciato dalla norma. La censura del ricorrente non riguardava né la sua volontà, né la correlazione tra richiesta e sentenza, né la qualificazione del fatto o la legalità della pena. Si trattava, invece, di una doglianza relativa a una presunta anomalia procedurale avvenuta in una fase precedente del giudizio, un aspetto che non rientra tra le specifiche eccezioni previste per l’impugnazione del patteggiamento.
Di conseguenza, il ricorso è stato considerato proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge, rendendolo così irricevibile per un esame nel merito. La Corte ha pertanto agito di conseguenza, dichiarando l’inammissibilità dell’impugnazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in commento ribadisce un principio fondamentale: l’accordo di patteggiamento ha una stabilità rafforzata. La scelta di accedere a questo rito alternativo implica una sostanziale rinuncia a far valere vizi del procedimento che non incidano direttamente sugli elementi essenziali dell’accordo stesso, come elencati dall’art. 448 c.p.p. Per i difensori e gli imputati, ciò significa che la strategia processuale deve essere valutata con estrema attenzione prima di formulare la richiesta di patteggiamento. Una volta emessa la sentenza, le possibilità di rimetterla in discussione sono estremamente limitate e circoscritte a vizi di eccezionale gravità. La sanzione per un ricorso presentato fuori da questi binari è severa: la declaratoria di inammissibilità e la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per un elenco tassativo di motivi specificati dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono i motivi validi per un ricorso patteggiamento in Cassazione?
I motivi validi riguardano esclusivamente l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se il ricorso viene proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione. Di conseguenza, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 318 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 318 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 26/05/1975
avverso la sentenza del 06/07/2023 del TRIBUNALE di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso sentenza del Tribunale di Torino del 6 luglio 2023, di applicazione della pena art. 444 cod. proc. pen.; il ricorrente ha dedotto che nel giudizio ex art. cod. proc. pen. la Corte di appello avrebbe dovuto disporre la trasmissione degli atti al Giudice dell’udienza preliminare e non al Tribunale.
Il ricorso per cassazione è inammissibile.
Ai sensi del comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sent di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinent all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la r e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità d o della misura di sicurezza.
Il motivo si riferisce per altro alla statuizione contenuta nella sentenza e 629-bis cod. proc. pen.
Dunque, il ricorso è stato proposto per motivi diversi da quelli di cui al co 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de okmmende.
Così deciso il 1 dicembre 2023.