Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile?
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un istituto fondamentale del nostro sistema processuale penale che permette di definire il processo in modo rapido. Tuttavia, la sua natura di accordo limita fortemente le possibilità di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini invalicabili del ricorso patteggiamento, confermando che i motivi di appello sono numerus clausus, ovvero limitati a quelli espressamente previsti dalla legge.
I Fatti del Caso
Nel caso in esame, un imputato aveva presentato ricorso alla Corte di Cassazione avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale. Il ricorrente lamentava un ‘vizio di motivazione’ riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale. Sostanzialmente, contestava il modo in cui il primo giudice aveva argomentato la sua colpevolezza, un aspetto che, in un processo ordinario, sarebbe centrale.
I Motivi Tassativi per il Ricorso Patteggiamento
La Corte Suprema ha immediatamente respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce in modo chiaro e inequivocabile che il ricorso patteggiamento è consentito esclusivamente per i seguenti motivi:
1. Vizi nella formazione della volontà: Se il consenso dell’imputato all’accordo non è stato espresso liberamente e consapevolmente.
2. Difetto di correlazione: Se vi è una discrepanza tra quanto richiesto dalle parti e quanto deciso dal giudice nella sentenza.
3. Erronea qualificazione giuridica: Se il fatto è stato classificato in modo errato sotto il profilo legale (es. furto invece che rapina).
4. Illegalità della pena: Se la sanzione applicata è illegale, ad esempio perché supera i limiti massimi previsti dalla legge o è di un tipo non consentito.
Qualsiasi altro motivo, inclusa la contestazione sulla motivazione della responsabilità, esula da questo perimetro.
La Decisione della Corte: un perimetro invalicabile
La Cassazione ha ribadito che la doglianza del ricorrente, relativa al vizio di motivazione, non rientra in nessuna delle categorie ammesse. L’istituto del patteggiamento si basa su un accordo che presuppone una sorta di rinuncia a contestare l’accertamento del fatto nel merito. Di conseguenza, non è possibile, in sede di impugnazione, riaprire una discussione sulla valutazione della prova o sulla logicità delle argomentazioni del giudice di primo grado riguardo alla colpevolezza.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
L’inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso viene dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, quest’ultimo è condannato al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la Corte impone il versamento di una somma di denaro, ritenuta equa nel caso specifico in 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sulla natura stessa del patteggiamento. Si tratta di un rito premiale che, in cambio di uno sconto di pena, comporta una deflazione del carico giudiziario. Per garantire questa efficienza, il legislatore ha scelto di rendere la sentenza di patteggiamento sostanzialmente ‘stabile’, limitando le impugnazioni a vizi macroscopici e prettamente procedurali o legali, piuttosto che fattuali. Consentire un ricorso patteggiamento basato sulla motivazione della responsabilità snaturerebbe l’istituto, trasformandolo in un’anticipazione del giudizio di merito che le parti hanno scelto di evitare. La sentenza, pertanto, non accerta la colpevolezza attraverso un dibattimento, ma si limita a ratificare un accordo, verificando che non sussistano cause di proscioglimento immediate.
Le Conclusioni
Questa ordinanza serve come un importante monito: la scelta di patteggiare è una decisione strategica con implicazioni significative, tra cui una drastica riduzione delle possibilità di appello. Chi intraprende questa strada deve essere consapevole che la sentenza sarà quasi definitiva. Il ricorso patteggiamento è un rimedio eccezionale, esperibile solo per le specifiche e gravi violazioni di legge elencate nell’art. 448, comma 2-bis c.p.p. Tentare di impugnare la sentenza per altri motivi, come la critica alla motivazione sulla colpevolezza, non solo è inutile ma comporta anche significative sanzioni economiche.
È possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento per qualsiasi motivo?
No, il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è consentito solo per i motivi specificamente ed esclusivamente elencati dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Un ‘vizio di motivazione’ sulla responsabilità penale è un motivo valido per impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, secondo la decisione in esame, il vizio di motivazione non rientra tra i motivi tassativi previsti dalla legge, i quali sono legati a problemi nella formazione della volontà, alla correlazione tra richiesta e sentenza, all’errata qualificazione giuridica del fatto o all’illegalità della pena.
Cosa succede se si presenta un ricorso per patteggiamento per motivi non consentiti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11538 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11538 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il 07/12/1980
avverso la sentenza del 07/10/2024 del GIP TRIBUNALE di LECCE
alle paiDti
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso di NOME COGNOME che deduce il vizio di motivazione in all’affermazione della penale responsabilità avverso sentenza di applicazione del emessa su accordo delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile di fuori dei casi espressamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, a correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridic all’illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che certam dalla vicenda in esame;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non r assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del proced consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, d euro in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025.