Ricorso Patteggiamento: I Motivi Tassativi per l’Accesso alla Cassazione
Il ricorso patteggiamento rappresenta un’area del diritto processuale penale di grande interesse, specialmente dopo le modifiche legislative che ne hanno ristretto i confini. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con chiarezza i limiti invalicabili per impugnare una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, delineando un perimetro rigoroso che l’imputato e il suo difensore devono rispettare.
I Fatti del Caso: Patteggiamento e Impugnazione
Nel caso di specie, un imputato, dopo aver definito la sua posizione con un patteggiamento davanti al Tribunale, proponeva ricorso per cassazione. La sua doglianza era fondata su una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione. In sostanza, egli sosteneva che il giudice di merito avesse omesso di motivare adeguatamente sulla possibile esistenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale, limitandosi a una sintesi insufficiente delle risultanze investigative.
La Decisione della Corte: Il Ricorso Patteggiamento è Inammissibile
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione è stata presa con una procedura semplificata, cosiddetta de plano, prevista per i casi di manifesta inammissibilità. La Corte ha stabilito che il motivo addotto dal ricorrente non rientrava nel novero di quelli per cui la legge consente di impugnare una sentenza di patteggiamento. Di conseguenza, oltre a dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ha condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, ravvisando una colpa nella proposizione di un’impugnazione palesemente infondata.
Le Motivazioni: I Limiti Tassativi del Ricorso Patteggiamento
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, come modificato dalla Legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”). Questa norma ha introdotto un elenco tassativo e invalicabile dei motivi per cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento in Cassazione.
I motivi ammessi sono esclusivamente i seguenti:
1. Vizi della volontà: quando l’espressione del consenso dell’imputato a patteggiare sia stata viziata.
2. Difetto di correlazione: in caso di mancata corrispondenza tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza emessa dal giudice.
3. Errata qualificazione giuridica: qualora il fatto sia stato classificato in modo giuridicamente errato.
4. Illegalità della pena: se la pena o la misura di sicurezza applicata è illegale.
La Corte ha chiarito che la censura mossa dal ricorrente, relativa a una generica carenza di motivazione sulla valutazione delle cause di proscioglimento, è del tutto estranea a questo elenco. Si tratta di un motivo generico che non può trovare spazio nel perimetro ristretto disegnato dal legislatore. La scelta del patteggiamento implica una rinuncia a contestare l’accertamento del fatto e la colpevolezza, salvo i casi eccezionali e specifici previsti dalla norma.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato: l’accesso alla Corte di Cassazione dopo un patteggiamento è un’eventualità eccezionale. La riforma del 2017 ha voluto deflazionare il carico della Suprema Corte, limitando le impugnazioni a vizi specifici e di particolare gravità. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la decisione di impugnare una sentenza di patteggiamento deve essere attentamente ponderata, verificando scrupolosamente che i motivi di doglianza rientrino perfettamente in una delle quattro categorie previste dall’art. 448, comma 2-bis. Proporre un ricorso basato su motivi generici o non consentiti espone il proprio assistito non solo a una sicura dichiarazione di inammissibilità, ma anche a significative conseguenze economiche, come la condanna alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, la sentenza di patteggiamento può essere impugnata con ricorso per cassazione solo per i motivi specificamente ed esclusivamente elencati dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono i motivi per cui si può fare ricorso contro un patteggiamento?
I motivi ammessi sono esclusivamente quelli attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se si propone un ricorso per motivi non consentiti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Come conseguenza, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende per aver promosso un’impugnazione senza fondamento legale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4136 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4136 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CHIOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2025 del TRIBUNALE di VENEZIA udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Venezia ha pronunciato sentenza, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di NOME COGNOME.
Propone ricorso per cassazione l’imputato che denuncia violazione di legge e vizio della motivazione avendo il Giudice, attraverso una insufficiente sintesi delle risultanze emerse in indagini, omesso di adeguatamente motivare la pronuncia, anche in ordine alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.,.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 , trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l’entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen..
Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2 bis, c.p.p., il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il generico motivo di ricorso avanzato non rientra tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/12/2025