Ricorso Patteggiamento in Cassazione: I Limiti Imposti dalla Legge
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un istituto centrale del nostro sistema processuale penale, che consente di definire il processo in modo rapido. Tuttavia, la scelta di questo rito comporta importanti conseguenze, soprattutto per quanto riguarda le possibilità di impugnazione della sentenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce i confini invalicabili del ricorso patteggiamento, chiarendo quali motivi possono essere validamente presentati e quali invece conducono a una sicura dichiarazione di inammissibilità.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Basato su un Motivo non Consentito
Nel caso di specie, un imputato aveva presentato ricorso in Cassazione avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale. La doglianza principale del ricorrente si fondava su un presunto vizio procedurale: a suo dire, il giudice di merito non avrebbe preventivamente verificato l’insussistenza delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 del codice di procedura penale (come, ad esempio, il fatto che l’imputato non ha commesso il reato).
L’imputato sosteneva, in pratica, che il giudice avesse ratificato l’accordo senza compiere quella valutazione preliminare sulla possibile innocenza che la legge imporrebbe. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha respinto questa tesi in modo netto e definitivo.
La Normativa sul Ricorso Patteggiamento: L’Art. 448 c.p.p.
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla cosiddetta Riforma Orlando (L. 103/2017). Questa norma ha drasticamente limitato i motivi per cui è possibile presentare ricorso per Cassazione contro una sentenza di patteggiamento. I motivi ammessi sono esclusivamente i seguenti:
1. Vizi della volontà: se l’espressione della volontà dell’imputato di patteggiare è stata viziata (ad esempio, per errore o violenza).
2. Difetto di correlazione: se vi è una mancata corrispondenza tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza emessa dal giudice.
3. Erronea qualificazione giuridica: se il fatto è stato inquadrato in una fattispecie di reato sbagliata.
4. Illegalità della pena: se la pena o la misura di sicurezza applicata è illegale (ad esempio, perché superiore ai limiti di legge).
Qualsiasi altro motivo, per quanto fondato possa apparire in astratto, è escluso da questo elenco tassativo.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura semplificata (de plano), senza nemmeno la necessità di un’udienza. La motivazione è lineare: la lamentela del ricorrente, relativa alla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p., semplicemente non rientra in nessuno dei quattro motivi consentiti dall’art. 448, comma 2-bis.
Come ribadito anche da precedenti pronunce, la scelta legislativa è stata quella di circoscrivere il controllo di legittimità sulle sentenze di patteggiamento a vizi specifici e gravi, escludendo una rivalutazione generale del merito della decisione. La doglianza sulla mancata verifica delle cause di assoluzione attiene a una fase di valutazione che si considera superata dall’accordo stesso tra le parti.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
L’ordinanza ha conseguenze pratiche molto chiare per chiunque si trovi a valutare l’opportunità di un ricorso patteggiamento. La decisione di impugnare deve essere basata su un’analisi rigorosa e limitata ai soli quattro motivi previsti dalla legge. Tentare di sollevare questioni diverse, come quella esaminata nel caso di specie, non solo è inutile ma anche controproducente.
Infatti, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. Ciò sottolinea l’importanza di un approccio strategico e consapevole, che eviti impugnazioni esplorative destinate all’insuccesso.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, il ricorso è possibile solo per quattro motivi specifici elencati nell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale: vizi della volontà, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, o illegalità della pena applicata.
La mancata verifica da parte del giudice delle cause di proscioglimento (art. 129 c.p.p.) è un motivo valido per il ricorso patteggiamento?
No, secondo questa ordinanza della Corte di Cassazione, questo motivo non rientra tra quelli tassativamente previsti dalla legge e, pertanto, non può fondare un valido ricorso contro una sentenza di patteggiamento.
Cosa succede se si presenta un ricorso per patteggiamento per motivi non consentiti?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32432 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32432 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/12/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta cal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è inammissibile, essendo stato proposto per motivo non consentito;
considerato che il comma 2 bis dell’art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a) all’espressione della volontà dell’imputato; b) al difetto di correlazione tra la richiesta e sentenza; c) all’erronea qualificazione giuridica del fatto; d) all’illegalità della pen o della misura di sicurezza applicate;
rilevato che NOME ha lamentato la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., che non è un motivo che rientra tra quelli proponibili (Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, Pierri, Rv. 278337 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/5/2024