Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18446 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 18446 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
COGNOME NOME NOME a CESENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di REGGIO EMILIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
a seguito di procedura de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Reggio Emilia in data 26 ottobre 2023, per quanto qui rileva, ha applicato nei confronti di NOME COGNOME, su sua richiesta e con il consenso del Pubblico Ministero, la pena finale di due anni e due mesi di reclusione e di euro 1.200 di multa.
Ricorre l’imputato suddetto, deducendo la mancata motivazione in merito all’esclusione di elementi tali da giustificare l’art. 129 cod. proc. pen.
Il motivo di ricorso non è consentito.
Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., e possibile «proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza,
all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misu di sicurezza».
Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 aprile 2024
Il Ci sk lier