Ricorso per Cassazione Patteggiamento: I Motivi Tassativi
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un istituto fondamentale del nostro sistema processuale penale. Tuttavia, le vie per impugnare la sentenza che ne deriva sono strette e ben definite. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con chiarezza i limiti del ricorso per cassazione patteggiamento, sottolineando come non tutti i vizi possano essere fatti valere in questa sede. Analizziamo la decisione per comprendere quali sono i motivi ammessi e quali no.
Il Caso in Esame: Un Ricorso per Vizio di Motivazione
Nel caso specifico, un imputato aveva proposto ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Milano per il reato di tentato furto aggravato. L’unico motivo di doglianza sollevato dal ricorrente era la ‘mancanza di motivazione’ della sentenza impugnata. Questa censura, sebbene comune in altri tipi di impugnazione, si scontra con le precise disposizioni normative che regolano l’appello a questo rito speciale.
I Limiti del Ricorso per Cassazione Patteggiamento dopo la Riforma
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione sulla normativa introdotta con la legge n. 103 del 2017. Questa riforma ha modificato in modo significativo l’articolo 448 del codice di procedura penale, introducendo il comma 2-bis.
I Motivi Tassativamente Previsti
Secondo tale disposizione, il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo ed esclusivamente per i seguenti motivi:
1.  Vizi della volontà: problemi relativi all’espressione del consenso dell’imputato al patteggiamento.
2.  Difetto di correlazione: quando vi è una discrepanza tra quanto richiesto dalle parti e quanto deciso dal giudice nella sentenza.
3.  Errata qualificazione giuridica: se il fatto è stato inquadrato in una fattispecie di reato errata.
4.  Illegalità della pena: nel caso in cui la pena applicata o la misura di sicurezza disposta siano contrarie alla legge.
Come si può notare, il vizio di ‘mancanza di motivazione’ non rientra in questo elenco tassativo. La scelta del legislatore è stata quella di limitare il controllo di legittimità sulle sentenze di patteggiamento a questioni essenziali, escludendo censure di carattere più generale.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha agito con una procedura semplificata, dichiarando l’inammissibilità del ricorso senza formalità, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis del codice di procedura penale. I giudici hanno evidenziato che sia la richiesta di patteggiamento sia l’impugnazione erano successive all’entrata in vigore della riforma del 2017, rendendo quindi pienamente applicabile il regime restrittivo.
Poiché il ricorrente ha dedotto un vizio di motivazione, motivo non contemplato dall’art. 448, comma 2-bis, e non ha lamentato l’illegalità della pena, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa pronuncia conferma un orientamento consolidato e serve da monito per la difesa: quando si decide di impugnare una sentenza di patteggiamento, è cruciale fondare il ricorso su uno dei motivi tassativamente elencati dalla legge. Qualsiasi altro tipo di doglianza, come la generica mancanza di motivazione, è destinato a scontrarsi con una declaratoria di inammissibilità. La natura consensuale del patteggiamento implica una forte limitazione dei successivi mezzi di impugnazione, concentrando il controllo della Cassazione solo sui vizi più gravi e strutturali dell’accordo e della sentenza che lo recepisce.
 
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per qualsiasi motivo?
No, la legge prevede un elenco tassativo di motivi. Il ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per questioni relative al consenso dell’imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, all’errata qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La mancanza di motivazione è un motivo valido per il ricorso per cassazione avverso un patteggiamento?
No, la mancanza di motivazione non rientra tra i motivi specificamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale e, pertanto, un ricorso basato su tale vizio è inammissibile.
Cosa succede se si propone un ricorso per cassazione avverso un patteggiamento per motivi non consentiti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35384 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 35384  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME ( CODICE_FISCALE ) nato il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 31/03/2025 del TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Milano in relazione al reato di furto ag tentato.
L’esponente deduce vizio di mancanza di motivazione.
 Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell’art. 610, co 5 -bis cod. proc. pen, introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorre dal 3 agosto 2017.
Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la richiesta patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, cc. 51, della L. 23.6.2017 n. 1 pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza d applicazione della pena ex artt. 444 e so. cod. proc. pen. “solo per motivi attinenti all’espre della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza” ( comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).
Orbene, é agevole rilevare il vizio di motivazione non rientra tra i motivi prospettabi il ricorso per cassazione e che non è stata denunciata la illegalità della pena.
 Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 30 settembre 2025