Ricorso Patteggiamento: I Limiti dell’Impugnazione secondo la Cassazione
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è uno strumento fondamentale nel nostro sistema processuale penale, ma quali sono i confini per contestare la sentenza che ne deriva? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui limiti stringenti del ricorso patteggiamento, chiarendo quali censure sono ammissibili e quali, invece, portano a una declaratoria di inammissibilità. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere la logica dietro le norme che regolano questo rito speciale.
I Fatti del Caso: Un Patteggiamento per Furto
Il procedimento trae origine da un accordo tra l’imputato e la Procura, ratificato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano. L’imputato aveva concordato una pena per due episodi di furto in appartamento, uno consumato e uno tentato, commessi a Milano. A seguito della sentenza di patteggiamento emessa ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, la difesa decideva di presentare ricorso per cassazione.
Il Motivo del Ricorso: La Mancata Motivazione sull’Art. 129 c.p.p.
L’unico motivo di doglianza sollevato dalla difesa riguardava un presunto vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, il giudice di primo grado non avrebbe adeguatamente spiegato perché non sussistessero le condizioni per una pronuncia di proscioglimento immediato, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale. Tale norma impone al giudice di assolvere l’imputato in ogni stato e grado del processo se riconosce che il fatto non sussiste, che l’imputato non lo ha commesso, che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato.
I limiti del ricorso patteggiamento secondo la Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, che elenca in modo tassativo i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento.
le motivazioni
La Corte ha spiegato che la censura mossa dal ricorrente esula completamente dall’ambito dei motivi ammessi. L’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente il ricorso solo per questioni attinenti a:
1. La libera espressione della volontà dell’imputato nel raggiungere l’accordo.
2. Il difetto di correlazione tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza emessa.
3. L’errata qualificazione giuridica del fatto contestato.
4. L’illegalità della pena applicata.
Il vizio dedotto dalla difesa, ovvero la mancata motivazione sull’insussistenza delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., non rientra in nessuna di queste categorie. Pertanto, il ricorso è stato giudicato inammissibile in quanto basato su un motivo non consentito dalla legge.
le conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso patteggiamento non è uno strumento per rimettere in discussione la valutazione di merito del giudice, ma un rimedio eccezionale e circoscritto a specifici vizi di legittimità. La decisione serve da monito, sottolineando che tentare di aggirare i limiti imposti dal legislatore porta inevitabilmente a una pronuncia di inammissibilità e a ulteriori oneri economici per il ricorrente.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento lamentando che il giudice non ha motivato sulla possibilità di un’assoluzione immediata?
No. Secondo la Corte di Cassazione, questo motivo di ricorso non rientra tra quelli tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale e, pertanto, rende il ricorso inammissibile.
Quali sono i motivi validi per presentare un ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
Il ricorso è ammesso solo se riguarda l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l’errata qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena applicata.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo è determinato dalla Corte nel provvedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17601 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17601 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/03/2023 del GIP TRIBUNALE di MILANO
(dato avvis -We
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano indicata in epigrafe con la quale, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata nei suoi confronti la pena concordata dalle parti per due furti in appartamento, uno consumato e uno tentato, commessi a Milano il 22 dicembre 2021 e il 5 febbraio 2022.
Considerato che con l’unico motivo la difesa si duole che la sentenza impugnata non abbia motivato riguardo all’insussistenza delle condizioni che avrebbero consentito di pronunciare sentenza ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. Rilevato che tale censura esula dai limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione previsti dall’ art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Il vizio dedotto, infatti, non attiene all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto d correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla qualificazione giuridica del fatto e neppure all’illegalità della pena.
Ritenuto che l’inammissibilità del ricorso possa essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell’art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen. e ad essa consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità, il ricorrente debba essere condannato anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata nella misura di euro quattromila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024
Il Consigliere 5estensore
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