Ricorso Patteggiamento: Quando è Ammesso e Quando No
L’istituto del patteggiamento rappresenta una delle vie più comuni per la definizione accelerata dei procedimenti penali. Tuttavia, una volta che il giudice ha ratificato l’accordo tra accusa e difesa, quali sono le possibilità di impugnare la sentenza? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui limiti stringenti del ricorso patteggiamento, chiarendo quali motivi possono essere validamente presentati e quali, invece, conducono a una sicura dichiarazione di inammissibilità.
Il Caso: Un Ricorso Contro una Sentenza di Patteggiamento
Nel caso specifico, un giovane condannato dal Tribunale di Bari con sentenza di patteggiamento per reati legati a sostanze stupefacenti (ai sensi dell’art. 73, comma 5, del DPR 309/90) decideva di presentare ricorso in Cassazione.
Le sue doglianze non riguardavano la volontà di patteggiare o la correttezza della pena concordata, bensì aspetti legati alla motivazione della sentenza. In particolare, il ricorrente lamentava presunti vizi di motivazione in merito a due punti:
1. La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
2. La mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
In sostanza, il ricorso non contestava l’accordo in sé, ma il modo in cui il giudice di merito aveva giustificato alcune sue scelte accessorie.
La Decisione della Cassazione: I Limiti del Ricorso Patteggiamento
La Suprema Corte, con una decisione netta e conforme al suo consolidato orientamento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La pronuncia si basa su una lettura rigorosa dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla cosiddetta Riforma Orlando (legge n. 103 del 2017).
Questa norma ha infatti circoscritto in modo tassativo le ragioni per cui è possibile presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento. La Corte ha quindi condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per i ricorsi inammissibili.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione dell’ordinanza è lineare e didattica. I giudici supremi hanno ricordato che, a seguito della riforma del 2017, il ricorso patteggiamento è proponibile esclusivamente per i seguenti motivi:
* Vizi nella formazione della volontà: quando l’imputato non ha espresso liberamente il proprio consenso all’accordo.
* Difetto di correlazione: se c’è una discordanza tra quanto richiesto dalle parti e quanto deciso dal giudice nella sentenza.
* Erronea qualificazione giuridica del fatto: nel caso in cui il reato sia stato classificato in modo giuridicamente sbagliato.
* Illegalità della pena o della misura di sicurezza: qualora la sanzione applicata sia illegale, ovvero non prevista dalla legge o applicata al di fuori dei limiti edittali.
I motivi addotti dal ricorrente, relativi alla motivazione su attenuanti o cause di non punibilità, non rientrano in nessuna di queste categorie. Pertanto, il ricorso è stato considerato proposto per motivi ‘diversi da quelli consentiti dalla legge’ e, di conseguenza, dichiarato inammissibile.
Conclusioni: Cosa Insegna Questa Ordinanza sul Ricorso Patteggiamento
Questa decisione della Cassazione rafforza un principio fondamentale della procedura penale post-riforma: la sentenza di patteggiamento gode di una stabilità quasi assoluta. La scelta di accedere a questo rito alternativo implica una sostanziale rinuncia a contestare nel merito la decisione del giudice, salvo i casi eccezionali e gravi previsti dalla legge.
L’ordinanza serve da monito: intraprendere un ricorso patteggiamento basato su critiche alla motivazione del giudice, che non incidano sulla legalità della pena o sulla corretta qualificazione del fatto, è un’azione destinata all’insuccesso. Non solo non porterà alla riforma della sentenza, ma comporterà anche significative conseguenze economiche per il ricorrente, come la condanna al pagamento di spese e ammende. La stabilità dell’accordo raggiunto tra le parti è un valore che il legislatore ha inteso proteggere, limitando drasticamente le possibilità di rimetterlo in discussione.
Per quali motivi è possibile presentare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
Secondo l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso è possibile solo per motivi relativi all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Perché il ricorso in questo specifico caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché basato su presunti vizi di motivazione riguardo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. e delle circostanze attenuanti generiche, motivi che non rientrano nell’elenco tassativo previsto dalla legge per impugnare una sentenza di patteggiamento.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8198 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8198 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BITONTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/08/2023 del TRIBUNALE di BARI
Célato avviso alle parti5
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME. COGNOME;
Con sentenza del 18.8.2023 il tribunale di Bari ai sensi dell’art. 444 cod. pen. e ss. ha condanNOME NOME in relazione ai reati di cui all’art. 73 comma 5 del DPR 309/90
Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, assumendo vizi di motivazione in ordine alla richiesta di applic:azione dell’art. 131 bis cod. pen. e alla mancata applicazione delle circostanze generiche.
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.
Ai sensi del comma 2 bis dell’art. 448 cod. proc. pen., ccrne introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiannento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalit della pena o della misura di sicurezza.
Pertanto, non è proponibile il ricorso presentato nei termini sopra indicati. Dunque, il ricorso è stato presentato per motivi diversi da quelli di cui al comma 2 bis dell’art. 448 cod. proc. pen. e pertanto è inammissibile.
Con condanna quindi del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023
Il onsigliere est7 ore a
Il Presidente