Ricorso Patteggiamento: Quando è Ammesso e Quando No
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un istituto fondamentale del nostro sistema processuale penale che consente di definire il processo in modo più rapido. Tuttavia, la scelta di questo rito comporta delle significative limitazioni al diritto di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per chiarire quali sono i confini esatti del ricorso patteggiamento e perché non ogni doglianza può essere portata all’attenzione della Suprema Corte.
Il Caso in Esame: Appello per Carenza di Motivazione
Nel caso di specie, un imputato aveva proposto ricorso per Cassazione avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Busto Arsizio. Il motivo del ricorso era molto specifico: il ricorrente lamentava la totale mancanza di motivazione da parte del giudice di merito in relazione al trattamento sanzionatorio applicato. In altre parole, sosteneva che il giudice non avesse spiegato adeguatamente le ragioni alla base della quantificazione della pena concordata tra le parti.
La Decisione della Corte: i Limiti Tassativi del Ricorso Patteggiamento
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta per deflazionare il carico della Cassazione e dare maggiore stabilità alle sentenze di patteggiamento, elenca in modo tassativo i soli motivi per cui è possibile impugnare tale tipo di sentenza.
I motivi ammessi sono:
1. Vizi nella espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento non è stato libero e consapevole.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha emesso una decisione che non corrisponde all’accordo raggiunto.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo errato.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata: se la sanzione è contraria alla legge (es. una pena superiore al massimo edittale).
Le Motivazioni della Suprema Corte
I giudici hanno chiarito che la doglianza del ricorrente, relativa alla carenza di motivazione sulla pena, non rientra in nessuna delle categorie sopra elencate. La giurisprudenza consolidata, citata nell’ordinanza, ha più volte affermato che il ricorso patteggiamento non può essere utilizzato per contestare aspetti discrezionali della decisione del giudice, come la valutazione degli elementi che portano alla determinazione della sanzione. Accettando il patteggiamento, l’imputato accetta implicitamente anche la congruità della pena concordata con il pubblico ministero e ratificata dal giudice. Pertanto, una successiva contestazione sulla motivazione di tale pena è preclusa.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio cruciale: chi sceglie la via del patteggiamento rinuncia a un processo ordinario in cambio di uno sconto di pena, ma al contempo accetta una forte limitazione del proprio diritto di impugnazione. Il legislatore ha voluto che il ricorso patteggiamento fosse un rimedio eccezionale, esperibile solo per vizi gravi e specifici, e non uno strumento per rimettere in discussione l’accordo raggiunto. Questa decisione consolida la stabilità delle sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 c.p.p. e serve da monito per gli imputati e i loro difensori sulla necessità di ponderare attentamente la scelta di questo rito alternativo, essendo pienamente consapevoli delle sue conseguenze processuali.
È sempre possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per specifici motivi tassativamente indicati dalla legge (art. 448, comma 2-bis, c.p.p.), quali vizi del consenso, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto o illegalità della pena.
La mancanza di motivazione sulla pena è un motivo valido per impugnare un patteggiamento?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la lamentela sulla mancanza di motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio non rientra tra i motivi consentiti per presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento, poiché non è inclusa nell’elenco tassativo previsto dalla legge.
Cosa succede se si presenta un ricorso per patteggiamento per motivi non ammessi dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, la parte che lo ha proposto viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso deciso dall’ordinanza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 774 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 774 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME CUI 02MKOMO ) nato il 01/01/1981
avverso la sentenza del 14/07/2023 del TRIBUNALE di RAGIONE_SOCIALE ARSIZIO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio in sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.;
Ritenuto che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi consentiti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, ord. n. 28604 del 04/06/2018, Imran, Rv. 273169; Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018 S., Rv. 272389; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 272014), che, in deroga a quanto in via generale stabilito dall’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., dispone che contro la sentenza di patteggiamento può essere proposto ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza».
Rilevato che i motivi proposti dal ricorrente non rientrano tra quelli previsti e che, pertanto, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della 6ssa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della tassa delle ammende.
Così deciso il 10 dicembre 2023.