Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile? La Sentenza della Cassazione
Il ricorso patteggiamento rappresenta uno strumento processuale delicato, la cui accessibilità è stata notevolmente ristretta dalla giurisprudenza e dalle riforme legislative. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce i limiti invalicabili per l’impugnazione di una sentenza emessa a seguito di accordo tra le parti, fornendo un importante chiarimento sulla portata dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Verona. Un imputato era stato condannato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti di lieve entità, previsto dall’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990. Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, sollevando un unico motivo: la violazione di legge in relazione alla valutazione del dato ponderale della sostanza sequestrata. Secondo la difesa, una corretta valutazione avrebbe dovuto condurre a una pronuncia di proscioglimento secondo l’art. 129 c.p.p.
I Limiti al Ricorso Patteggiamento Post-Riforma
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la propria decisione sulla disciplina introdotta dalla Legge n. 103/2017 (la cosiddetta Riforma Orlando). Questa legge ha modificato l’art. 448 del codice di procedura penale, introducendo il comma 2-bis, che limita drasticamente i motivi per cui si può impugnare una sentenza di patteggiamento. La norma stabilisce che il ricorso può essere proposto esclusivamente per i seguenti motivi:
1. Difetti nell’espressione della volontà dell’imputato di patteggiare.
2. Mancanza di correlazione tra l’accusa contestata e la sentenza emessa.
3. Errata qualificazione giuridica del fatto.
4. Illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta.
Il legislatore ha inteso così rafforzare la stabilità delle sentenze di patteggiamento, evitando che l’accordo tra le parti potesse essere rimesso in discussione per questioni di merito.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Gli Ermellini hanno evidenziato che il motivo sollevato dal ricorrente, relativo alla valutazione della quantità di sostanza stupefacente, non rientra in nessuna delle categorie tassativamente previste dalla legge. Tale doglianza, infatti, attiene a una valutazione di merito sulla prova, che è preclusa in sede di legittimità avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. La scelta di accedere al patteggiamento implica l’accettazione del quadro probatorio così come definito nell’imputazione e la rinuncia a contestarlo nel merito.
La Corte ha quindi affermato che il vizio denunciato non rientrava nel perimetro dei motivi ammessi, rendendo il ricorso palesemente inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa pronuncia consolida un orientamento giurisprudenziale ormai granitico: il patteggiamento è una scelta processuale che comporta significative rinunce, tra cui la possibilità di contestare nel merito l’impianto accusatorio. La riforma del 2017 ha reso le sentenze di patteggiamento quasi inattaccabili, salvo la presenza di vizi formali o di palese illegalità della pena. Per gli operatori del diritto e per gli imputati, ciò significa che la decisione di patteggiare deve essere ponderata con estrema attenzione, avendo piena consapevolezza dell’esiguo margine di impugnazione e della quasi definitiva stabilità della sentenza che ne deriverà.
È sempre possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. Il ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento è consentito solo per un numero molto limitato di motivi, espressamente indicati dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono i motivi validi per impugnare un patteggiamento in Cassazione?
I motivi validi sono esclusivamente: problemi legati alla libera espressione della volontà dell’imputato, mancanza di correlazione tra accusa e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, e illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Perché il motivo basato sulla quantità della sostanza stupefacente è stato respinto in questo caso?
È stato respinto perché la valutazione della quantità della sostanza è una questione di merito, ovvero riguarda l’analisi delle prove. Questo tipo di valutazione non rientra tra i motivi tassativi previsti dalla legge per impugnare una sentenza di patteggiamento, che si limitano a vizi di legalità e procedurali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47992 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47992 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME NOME CUI 04ZMFNO nato a B. DE HAINA( REP. DOMINICANA) il DATA_NASCITA
dato avviso alle parti; 1
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Verona per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (così riqualificata l’originaria imputazione).
In data 03/07/23, il ricorrente ha fatto pervenire istanza di revoca della misura cautelare in corso con contestuale provvedimento di rigetto da parte del Giudice.
Ritenuto che l’unico motivo sollevato (violazione di legge con riferimento alla valutazione ai fini di una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., in relazione al dato ponderale della sostanza stupefacente sequestrata) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura d sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
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