Ricorso patteggiamento: i limiti secondo la Cassazione
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un istituto fondamentale del nostro ordinamento processuale penale, ma quali sono i limiti per contestare la sentenza che ne deriva? Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito la natura eccezionale e circoscritta dei motivi che possono giustificare un ricorso patteggiamento. L’analisi di questa decisione offre spunti cruciali per comprendere quando e come è possibile impugnare tale tipo di sentenza.
I fatti del processo
Il caso nasce dal ricorso di un imputato avverso la sentenza con cui il Giudice per le Indagini Preliminari (Gip) del Tribunale di Bergamo aveva applicato la pena concordata con il pubblico ministero, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale. L’imputato lamentava un vizio di motivazione, sostenendo che il giudice non avesse adeguatamente valutato la possibile presenza di cause di non punibilità, come previsto dall’art. 129 c.p.p., l’estinzione del reato o la mancanza di una condizione di procedibilità. In sostanza, si contestava al giudice di aver ratificato l’accordo senza prima verificare l’assenza di motivi per un proscioglimento immediato.
Il ricorso patteggiamento e i limiti imposti dalla legge
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una regola chiara, introdotta dalla riforma Orlando (legge n. 103/2017), che ha modificato l’art. 448 del codice di procedura penale. In particolare, il comma 2-bis di tale articolo stabilisce un elenco tassativo di motivi per cui è possibile presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento. Il motivo sollevato dall’imputato – il presunto vizio di motivazione sulla non punibilità – non rientra in questo elenco.
La Suprema Corte ha sottolineato che il legislatore ha volutamente limitato l’impugnazione per dare stabilità agli accordi raggiunti tra accusa e difesa, evitando ricorsi dilatori o basati su riesami del merito. Un ricorso patteggiamento è ammissibile solo ed esclusivamente per questioni di stretta legittimità.
Le motivazioni: i confini del ricorso dopo la riforma
Le motivazioni della Corte chiariscono in modo inequivocabile quali sono i soli motivi validi per impugnare una sentenza di patteggiamento:
1. Vizi della volontà: quando il consenso dell’imputato all’accordo è stato espresso in modo non libero o consapevole.
2. Difetto di correlazione: se c’è una discordanza tra la richiesta di patteggiamento e quanto deciso dal giudice nella sentenza.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: questo motivo è ammesso solo se l’errore è ‘manifesto’, ovvero palesemente evidente e immediatamente riscontrabile dalla lettura del capo di imputazione, senza necessità di complesse indagini o interpretazioni. Non si può utilizzare questo motivo per richiedere una diversa valutazione dei fatti.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: se la pena applicata è contraria alla legge (ad esempio, superiore al massimo edittale) o se la misura di sicurezza non era prevista.
Nel caso di specie, il motivo del ricorrente era generico e non autosufficiente, poiché denunciava una violazione di legge non immediatamente percepibile dal testo della sentenza o degli atti, richiedendo di fatto una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità per questo tipo di sentenze.
Le conclusioni: implicazioni pratiche
La decisione in esame consolida un principio fondamentale: la sentenza di patteggiamento gode di una stabilità rafforzata. L’imputato che sceglie la via dell’accordo processuale accetta una definizione rapida del procedimento, rinunciando implicitamente alla possibilità di contestare nel merito la decisione, salvo i casi eccezionali e tassativi previsti dalla legge. Chi intende presentare un ricorso patteggiamento deve quindi basarlo su vizi specifici e palesi, senza poter sperare in una riconsiderazione dei fatti o della fondatezza dell’accusa. In assenza di tali vizi, il ricorso sarà dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, la legge limita strettamente i motivi di ricorso ai soli casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., come vizi della volontà, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto o illegalità della pena.
Cosa si intende per “erronea qualificazione giuridica del fatto” come motivo di ricorso?
Si tratta di un errore manifesto e palese, che emerge con indiscussa immediatezza dalla lettura del capo di imputazione, senza che siano necessari margini di opinabilità o complesse analisi interpretative.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
In assenza di una causa di non colpevolezza nella determinazione dell’inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22992 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22992 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 23/03/1992
avverso la sentenza del 09/01/2025 del TRIBUNALE di BERGAMO udita la relazione svolta dai Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza con la quale il Gip Tribunale di Bergamo ha applicato nei suoi confronti la pena richiesta ai sensi artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo il vizio di motivazione con riferimen mancanza di cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., della es del reato e della mancanza di una condizione di procedibilità,
Il ricorso è inammissibile per cause che possono essere dichiarate sen formalità ai sensi dell’art. 610, co. 5 bis, cod. proc. pen. in quanto basato s non proponibile in sede di, legittimità.
Con riferimento all’unico motivo di ricorso proposto dall’imputato, va premes che, trattandosi di sentenza che ha ratificato l’accordo proposto successivam all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applic il comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cass avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi at all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto dì correlazione tra la r la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità de della misura di sicurezza»).
In particolare, in tema di applicazione della pena su richiesta delle pa possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sen limitata ai soli casi dì errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentri rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l’impugnazi che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazio della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, NOME, Rv. 283023).
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa n determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 13.6.2000), alla condanna detricorrenttal pagamento delle spese del procedimen consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 10 giugno 2025
La Co
NOME
La residente
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