Ricorso Patteggiamento: La Cassazione Conferma i Limiti Tassativi
L’istituto del patteggiamento rappresenta una delle vie principali per la definizione alternativa dei procedimenti penali. Tuttavia, la possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva è soggetta a limiti molto stringenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con forza questi paletti, dichiarando inammissibile un ricorso patteggiamento fondato su motivi non consentiti dalla legge e delineando le conseguenze per chi tenta di forzare tali confini.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo aver definito la sua posizione con una sentenza di patteggiamento emessa da un Tribunale territoriale, decideva di impugnare tale decisione davanti alla Corte di Cassazione. Il fulcro del ricorso era incentrato su un presunto vizio di motivazione. In particolare, il ricorrente lamentava che il giudice di merito avesse omesso di valutare le condizioni per un proscioglimento immediato (ex art. 129 c.p.p.) e non avesse giustificato la mancata sostituzione della pena con una sanzione meno afflittiva. Si trattava, in sostanza, di censure relative al percorso argomentativo del giudice e non a violazioni dirette della legge.
La Decisione della Corte e il ricorso patteggiamento
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha troncato sul nascere le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno richiamato il testo dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta per deflazionare il carico della Cassazione e dare stabilità alle sentenze di patteggiamento, delimita in modo tassativo i motivi per cui è possibile presentare ricorso.
I Limiti Imposti dalla Legge
La disposizione citata restringe l’impugnazione ai soli casi di violazione di legge, escludendo esplicitamente il vizio di motivazione. I motivi ammessi sono:
1. Mancata espressione della volontà dell’imputato: quando l’accordo non è frutto di una scelta libera e consapevole.
2. Difetto di correlazione tra richiesta e sentenza: se il giudice si pronuncia su fatti o circostanze diverse da quelle concordate.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: nel caso in cui il reato sia stato inquadrato in una fattispecie errata.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: qualora la sanzione applicata sia contraria alla legge per tipo o quantità.
Qualsiasi altro motivo, inclusa la critica alla motivazione del giudice, non può trovare spazio in un ricorso contro una sentenza di patteggiamento.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato che il legislatore ha operato una scelta precisa: il controllo di legalità sulla sentenza di patteggiamento è circoscritto a violazioni macroscopiche e oggettive. La logica sottostante è che, avendo le parti rinunciato al dibattimento in cambio di uno sconto di pena, non possono poi rimettere in discussione l’intero apparato decisionale su aspetti discrezionali o argomentativi. Il ricorso del ricorrente, incentrandosi proprio sulla carenza di motivazione, si poneva al di fuori del perimetro tracciato dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., risultando quindi manifestamente inammissibile. La Corte ha inoltre specificato che questa inammissibilità comporta una declaratoria senza formalità, con una trattazione camerale non partecipata, accelerando ulteriormente la definizione del procedimento.
Le Conclusioni
La pronuncia ha due importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, ribadisce la quasi definitività della sentenza di patteggiamento, scoraggiando impugnazioni dilatorie o fondate su motivi non consentiti. Chi sceglie questa via processuale deve essere consapevole dei ristretti margini di riesame. In secondo luogo, l’inammissibilità del ricorso ha comportato, come previsto dall’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende. Questa sanzione serve da deterrente contro la proposizione di ricorsi palesemente infondati, che appesantiscono inutilmente il sistema giudiziario. La decisione, pertanto, consolida un orientamento rigoroso e garantista della stabilità degli accordi processuali.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per un vizio di motivazione?
No. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale esclude espressamente il vizio di motivazione dai motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento, limitando l’impugnazione a specifiche violazioni di legge.
Quali sono i motivi validi per un ricorso patteggiamento in Cassazione?
I motivi sono tassativamente indicati dalla legge e riguardano l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto, e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma pecuniaria in favore della cassa delle ammende, il cui importo è ritenuto equo dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41693 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41693 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/06/2024 del TRIBUNALE di PALERMO
dato COGNOME so alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
c57
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato dal difensore COGNOME COGNOME NOME è inammissibile.
Con il ricorso si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Palermo del 25 giugno 2024 deducendo il vizio di motivazione per l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. con censure relative alla mancata sostituzione della pena sostitutiva non inserita in un formal accordo che non rientrano fra i casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina genera di cui all’art. 606 cod. proc. pen., delimita l’impugnazione riducendola ai soli tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguar l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sent l’erronea qualificazione giuridica del fatto, l’illegalità della pena o della misura di sicurezza
Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazione legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti della decisione.
L’inammissibilità del ricorso, letta anche la memoria difensiva che ricalca le medesime censure, va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende