Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34662 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 34662 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/10/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA
NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/07/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata, udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Giudice per le indagini preliminare presso il Tribunale di Macerata applicava a NOME COGNOME e NOME COGNOME la pena concordata ai sensi dell’art. 444 cod. pr oc. pen.
Il difensore del l’COGNOME proponeva ricorso per cassazione contestando la legittimità del provvedimento che sarebbe carente di motivazione in punto di valutazione della qualificazione giuridica del fatto.
Il difensore del COGNOME proponeva ricorso per cassazione contestando la legittimità del provvedimento che sarebbe carente di motivazione.
I ricorsi sono entrambi inammissibili.
4.1. I ricorrenti non si confrontano con la consolidata giurisprudenza secondo cui:
(a) ai sensi dell’art. 448, comma 2bis , cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la Corte provvede a dichiarare l’inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 272014 – 01);
(b) la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 – 01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas Rv. 279573 – 01).
4.2. Nel caso in esame i ricorrenti, senza tenere conto di tali indicazioni impugnavano la sentenza di patteggiamento contestando la motivazione, e, del tutto infondatamente, la qualificazione giuridica assegnata alla condotta, ovvero proponendo motivi non consentiti.
All’inammissibilità de i ricorsi segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 7 ottobre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME