Ricorso Patteggiamento: Quando la Cassazione Dichiara l’Inammissibilità
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie più comuni per la definizione dei procedimenti penali. Tuttavia, le possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva sono molto ristrette. Un’ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui precisi limiti del ricorso patteggiamento, chiarendo quando un’impugnazione è destinata a essere dichiarata inammissibile. Analizziamo questa decisione per comprendere le rigide regole procedurali che governano la materia.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Brescia per il reato di rapina. L’imputato, tramite il suo difensore, decideva di presentare ricorso per cassazione avverso tale sentenza.
Il motivo principale del ricorso si concentrava su un presunto vizio di motivazione. In particolare, il difensore lamentava che il giudice di merito non avesse adeguatamente spiegato le ragioni per cui non aveva dichiarato d’ufficio una causa di non punibilità, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale.
Limiti al ricorso patteggiamento: La Decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato il motivo del ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su una norma specifica e fondamentale per chi intende impugnare una sentenza di patteggiamento: l’articolo 448-bis, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Questa disposizione, introdotta nel 2017, elenca in modo tassativo i soli motivi per cui è possibile presentare ricorso in Cassazione contro una sentenza di applicazione della pena. Essi sono:
1. Problemi relativi all’espressione della volontà dell’imputato.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza del giudice.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto contestato.
4. Illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta.
Poiché il motivo sollevato dal ricorrente (la presunta omessa motivazione su una causa di non punibilità) non rientrava in nessuna di queste quattro categorie, il ricorso è stato respinto senza un esame nel merito, attraverso una procedura accelerata detta de plano.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha motivato la sua decisione in modo netto e lineare. Il legislatore ha scelto di limitare fortemente l’appellabilità delle sentenze di patteggiamento per garantire la stabilità e la celerità di questo rito speciale. L’accordo tra accusa e difesa, ratificato dal giudice, crea una sorta di ‘contratto processuale’ che può essere messo in discussione solo per vizi gravi e specificamente individuati.
La lamentela circa la mancata motivazione sull’articolo 129 c.p.p. non costituisce un’erronea qualificazione giuridica del fatto né un’illegalità della pena, ma attiene al percorso logico-giuridico seguito dal giudice, un aspetto che la riforma del 2017 ha escluso dal novero dei motivi di ricorso ammissibili. Di conseguenza, la Corte ha applicato la legge alla lettera, dichiarando l’inammissibilità dell’impugnazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione ha due conseguenze dirette e importanti. La prima è di natura economica: ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, viene condannato a versare una somma alla Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000,00 euro.
La seconda, di carattere più generale, è un monito per gli operatori del diritto: il ricorso patteggiamento è uno strumento da utilizzare con estrema cautela. È fondamentale verificare che i motivi di impugnazione rientrino scrupolosamente nell’elenco tassativo previsto dall’art. 448-bis c.p.p. Tentare di forzare la mano con motivi diversi espone il proprio assistito non solo a un’inevitabile sconfitta processuale, ma anche a significative conseguenze economiche.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per un numero limitato e specifico di motivi, elencati tassativamente dalla legge.
Quali sono i motivi validi per un ricorso patteggiamento in Cassazione?
I motivi validi, secondo l’art. 448-bis c.p.p., sono: problemi con l’espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
La parte privata che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro (nel caso specifico, 3.000 euro) a favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4138 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 15/01/2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 4138 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 15/01/2025
R.G.N. 39279/2024
NOME COGNOME
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da: NOME nato il 14/09/1990
avverso la sentenza del 09/10/2024 del GIUDICE COGNOME di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME NOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia del 9 ottobre 2024 di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per il delitto di rapina.
1.1 Il difensore eccepisce la mancanza della motivazione sulla omessa declaratoria di una causa di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto Ł inammissibile.
2.1 Ai sensi dell’art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017. ‘Il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza’; poichØ il motivo di ricorso non rientra in nessuno di quelli indicati, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5bis cod. proc. pen..
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 15/01/2025
Il Presidente NOME COGNOME