Ricorso Patteggiamento: Quando la Cassazione lo Dichiara Inammissibile
L’ordinanza n. 23644 del 2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti dell’impugnazione delle sentenze emesse a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, comunemente noto come patteggiamento. La decisione ribadisce un principio fondamentale: non ogni doglianza può essere portata all’attenzione della Suprema Corte, specialmente quando si tratta di un ricorso patteggiamento. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le motivazioni dei giudici.
Il Caso: Un Appello Contro la Sentenza di Patteggiamento
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Brescia. Il ricorrente lamentava, in sostanza, un vizio di motivazione da parte del giudice di merito. Nello specifico, si contestava la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento, un controllo che, secondo la difesa, il giudice avrebbe dovuto effettuare prima di ratificare l’accordo sulla pena, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale.
La difesa sosteneva che tale omissione costituisse un errore procedurale sufficiente a invalidare la sentenza e a giustificare un annullamento da parte della Corte di Cassazione.
I Limiti del Ricorso Patteggiamento in Cassazione
La Corte Suprema ha prontamente dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione su una norma specifica e un orientamento giurisprudenziale consolidato. Il punto focale della questione è l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa disposizione limita drasticamente i motivi per cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento in Cassazione.
La norma stabilisce che l’impugnazione è consentita solo per motivi specifici, come l’erronea qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena concordata. Al di fuori di queste ipotesi tassativamente elencate, ogni altra censura è preclusa. In particolare, non è ammesso un ricorso che metta in discussione l’apparato motivazionale della sentenza di patteggiamento.
Le Motivazioni della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno osservato che le censure proposte dal ricorrente non rientravano in nessuna delle categorie consentite dalla legge. Contestare la mancata verifica delle cause di assoluzione equivale a sollevare un vizio di motivazione, ovvero un presunto errore nel ragionamento del giudice. Tuttavia, la giurisprudenza costante, richiamata anche nell’ordinanza (Sent. n. 1032 del 2019), ha stabilito che questo tipo di critica è inammissibile nel contesto del patteggiamento.
Il legislatore, limitando l’appello, ha voluto dare stabilità e celerità a questo rito speciale, che si fonda sull’accordo tra le parti. Permettere un sindacato ampio sulla motivazione snaturerebbe la funzione stessa del patteggiamento. Di conseguenza, la Corte ha deciso con una procedura semplificata (de plano), data la manifesta infondatezza del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma che la via del ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento è molto stretta. Chi intende percorrere questa strada deve assicurarsi che le proprie doglianze rientrino scrupolosamente nelle ipotesi previste dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Tentare di impugnare la sentenza per vizi di motivazione o per una presunta inadeguata valutazione del merito da parte del giudice è un’azione destinata al fallimento, con l’ulteriore conseguenza di una condanna economica per il ricorrente. La decisione rafforza la natura deflattiva del patteggiamento, chiudendo la porta a ricorsi esplorativi o meramente dilatori.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza di patteggiamento per un vizio di motivazione?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che il ricorso avverso una sentenza di patteggiamento è inammissibile se si contesta il vizio di motivazione, come la mancata verifica dell’assenza di cause di proscioglimento. L’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale limita l’impugnazione alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate.
Quali sono le conseguenze di un ricorso per patteggiamento dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata a tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Perché la Corte ha deciso con una procedura “de plano”?
La Corte ha utilizzato una procedura semplificata (“de plano”) perché l’inammissibilità del ricorso era palese, basandosi su un consolidato orientamento giurisprudenziale e sui chiari limiti normativi all’impugnazione delle sentenze di patteggiamento, rendendo superflua una discussione più approfondita in udienza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23644 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 23644 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: GLYPH NOME nato il DATA_NASCITA n M arciCc
avverso la sentenza del 14/02/2024 del TRIBUNALE di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi propongono censure non consentite. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 maggio 2024
Il Co iu ere estensore