Ricorso Patteggiamento: i Limiti Imposti dalla Cassazione
L’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, comunemente noto come patteggiamento, rappresenta una delle principali vie per la definizione alternativa dei procedimenti penali. Tuttavia, le possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva sono state significativamente ristrette. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 44584/2023) offre un’importante occasione per fare chiarezza sui limiti del ricorso patteggiamento, delineando con precisione i confini invalicabili per la difesa.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato dal difensore di un imputato contro la sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Genova per il reato di rapina aggravata. Il ricorrente lamentava due principali vizi della sentenza:
1. L’assenza di motivazione riguardo all’insussistenza delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 del codice di procedura penale.
2. La mancata esplicitazione del percorso logico attraverso cui il giudice aveva ritenuto congrua la pena concordata tra le parti.
In sostanza, la difesa contestava al giudice di non aver adeguatamente motivato la sua decisione, sia in relazione alla possibilità di un proscioglimento immediato, sia riguardo alla correttezza della pena applicata.
I Limiti del Ricorso Patteggiamento nella Legislazione
La Corte di Cassazione ha immediatamente dichiarato il ricorso inammissibile, fondando la propria decisione sull’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta con la riforma del 2017, ha stabilito un elenco tassativo e invalicabile dei motivi per cui è possibile presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento.
Secondo la legge, il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione esclusivamente per motivi attinenti a:
* L’espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, se il consenso al patteggiamento è stato viziato).
* Il difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza del giudice.
* L’erronea qualificazione giuridica del fatto contestato.
* L’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Qualsiasi altro motivo, inclusa la critica alla congruità della pena o alla motivazione su tale punto, è escluso.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha applicato in modo rigoroso il dettato normativo. I giudici hanno osservato che il ricorso era stato proposto dopo l’entrata in vigore della norma restrittiva e che i motivi sollevati dal difensore non rientravano in nessuna delle quattro categorie ammesse. La contestazione sulla carenza di motivazione, sia riguardo all’articolo 129 c.p.p. sia alla congruità della pena, non costituisce più un valido fondamento per un ricorso patteggiamento.
La ratio della norma è chiara: il patteggiamento è un accordo tra le parti, e il controllo del giudice di legittimità deve essere limitato a vizi macroscopici e predeterminati, senza poter entrare nel merito della valutazione sulla congruità della pena, che è già stata oggetto dell’accordo stesso e del vaglio del primo giudice. La scelta del legislatore è stata quella di deflazionare il carico della Cassazione e di dare stabilità alle sentenze di patteggiamento, salvo errori di particolare gravità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza si conclude con una declaratoria di inammissibilità e una condanna severa per il ricorrente. Oltre al pagamento delle spese processuali, è stato condannato a versare una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione aggiuntiva viene irrogata quando, come in questo caso, la Corte ravvisa profili di colpa nella proposizione di un ricorso palesemente infondato.
Questa decisione funge da monito per gli operatori del diritto: è fondamentale conoscere i limiti specifici di ogni mezzo di impugnazione. Insistere su motivi non più ammessi dalla legge non solo non porta ad alcun risultato utile per l’assistito, ma lo espone a conseguenze economiche significative. La sentenza cristallizza l’idea che, una volta raggiunto l’accordo sul patteggiamento, lo spazio per un ripensamento in sede di legittimità è estremamente ridotto e circoscritto a violazioni di legge ben definite.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per carenza di motivazione sulla congruità della pena?
No. Secondo l’ordinanza, a seguito della riforma del 2017 (art. 448, comma 2-bis c.p.p.), la carenza di motivazione sulla congruità della pena non rientra più tra i motivi ammessi per il ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento.
Quali sono gli unici motivi per cui si può ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
I motivi sono tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis c.p.p. e riguardano: l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto, e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa rischia chi propone un ricorso in Cassazione per motivi non consentiti dalla legge?
In caso di inammissibilità del ricorso, la parte privata che lo ha proposto viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e, se si ravvisa una colpa nella proposizione del ricorso, anche al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie (€ 3.000,00).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44584 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 44584 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato in TUNISIA in data imprecisata, anteriore al 21/01/2005
avverso la sentenza del 11/07/2023 del GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI DEL TRIBUNALE DI GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME propone ricorso per cassazione avverso sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova del luglio 2023 di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen. delitto di rapina aggravata e altro.
1.1 Il difensore lamenta l’assenza di motivazione circa l’insussistenza d delle cause di non punibilità indicate nell’art. 129 cod. proc. pen. ed osse la sentenza non pareva specificare i passaggi logici attraverso i quali ritenuto congrua la pena prospettata dalle parti,
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto è inammissibile.
2.1 Ai sensi dell’art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vig 3 agosto 2017. “Il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la s all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pe misura di sicurezza”; pertanto, poiché il ricorso è successivo alla data di in vigore del comma sopra richiamato, non rientrando i motivi di ricorso nessuno di quelli indicati, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiar inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dic inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve e condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagam a favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, cos equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 05/10/2023
Il Consigliere estensore
Il Pre dente