Ricorso Patteggiamento: La Cassazione Fissa i Paletti sui Motivi di Impugnazione
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un istituto fondamentale del nostro sistema processuale penale. Tuttavia, la possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva non è illimitata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui confini invalicabili del ricorso patteggiamento, chiarendo quali motivi possono essere sollevati e quali no. Questa decisione sottolinea la natura eccezionale dell’impugnazione e le conseguenze di un ricorso presentato al di fuori dei casi consentiti.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo aver raggiunto un accordo con il pubblico ministero e aver ottenuto una sentenza di patteggiamento dal Giudice per le Indagini Preliminari, decideva di presentare ricorso per cassazione. Il motivo della sua doglianza era molto specifico: a suo avviso, il giudice di merito aveva omesso di motivare sull’insussistenza delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 del codice di procedura penale. In altre parole, il ricorrente lamentava che il giudice non avesse esplicitato le ragioni per cui non lo avesse assolto con formula piena, nonostante l’accordo sulla pena.
I Motivi e i Limiti del Ricorso Patteggiamento
Il ricorrente basava la sua impugnazione sulla presunta violazione di un obbligo motivazionale del giudice. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha immediatamente inquadrato la questione nell’ambito dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta per deflazionare il carico della Suprema Corte e dare stabilità alle sentenze di patteggiamento, elenca in modo tassativo i motivi per cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento.
I motivi ammessi sono esclusivamente:
1. Vizi nella espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento non è stato prestato liberamente e consapevolmente.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha emesso una decisione che non corrisponde a quanto concordato tra le parti.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo giuridicamente scorretto.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata: se la sanzione irrogata è contraria alla legge (es. supera i limiti edittali).
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte Suprema, con la sua ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione è netta e si fonda su un’interpretazione rigorosa della normativa vigente.
Le Motivazioni
I giudici hanno rilevato che il motivo addotto dal ricorrente – l’omessa motivazione sulla non sussistenza delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. – non rientra in nessuno dei casi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis. La norma crea un sistema a “numero chiuso” per l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento, derogando alla regola generale dell’art. 606 c.p.p. Pertanto, qualsiasi doglianza che esuli da questo elenco prestabilito non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità. Di conseguenza, la Corte non solo ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, ma, applicando l’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa pronuncia rafforza un principio fondamentale: il patteggiamento è un accordo che, una volta ratificato dal giudice, acquisisce una notevole stabilità. L’accesso al ricorso per cassazione è un’eventualità eccezionale, limitata a vizi specifici e gravi che incidono sulla volontarietà dell’accordo o sulla legalità della pena. Per gli imputati e i loro difensori, ciò significa che la decisione di patteggiare deve essere ponderata con estrema attenzione, essendo le successive possibilità di rimetterla in discussione estremamente ridotte. La sentenza chiarisce che tentare un’impugnazione per motivi non consentiti non solo è inutile, ma comporta anche significative conseguenze economiche.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. Il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è consentito solo per i motivi tassativamente elencati dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
La mancata motivazione sul proscioglimento è un valido motivo per il ricorso patteggiamento?
No. Secondo la decisione in esame, l’omessa motivazione da parte del giudice sull’assenza di cause di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) non rientra tra i motivi specifici per cui è ammesso il ricorso contro una sentenza di patteggiamento.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è proposto per motivi non consentiti dalla legge, viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12289 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12289 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTEL SAN PIETRO TERME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2023 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA
gatsLas / i Q….artrj.
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorrente lamenta l’omessa motivazione sull’insussistenza d cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. in sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.;
Ritenuto che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi consentiti dall’art 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, ord. n. 28604 del 04/06/2018, Imran, Rv. 273169; Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018 S., Rv. 272389; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 272014), che, in deroga a quanto in via generale stabilito dall’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., dispone che contro la sentenza di patteggiamento può essere proposto ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazion tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto all’illegalità della pena o della misura di sicurezza».
Rilevato che i motivi proposti dal ricorrente non rientrano tra quelli previsti e che, pertanto, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26 gennaio 2024.