Ricorso Patteggiamento: Guida ai Motivi Ammessi dalla Cassazione
Il ricorso patteggiamento rappresenta una delle questioni più tecniche e delicate della procedura penale. Sebbene l’accordo sulla pena tra accusa e difesa semplifichi l’iter processuale, le possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva sono molto limitate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 23036/2024) torna a fare chiarezza su quali siano i motivi validi per presentare ricorso, escludendo categoricamente le doglianze sulla motivazione, come il diniego di circostanze attenuanti.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato per un reato legato agli stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990) con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Il motivo del ricorso non riguardava un errore di diritto o un vizio nella formazione della volontà, bensì la presunta errata motivazione del giudice di primo grado nel negargli la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ribadito un principio consolidato, rafforzato dalla riforma legislativa del 2017 (Legge n. 103/2017), secondo cui le sentenze di patteggiamento sono appellabili solo per un numero chiuso e specifico di motivi. La contestazione relativa alla motivazione sulle attenuanti non rientra tra questi.
Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria tipica dei ricorsi inammissibili.
Le motivazioni: i limiti del ricorso patteggiamento
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che il pubblico ministero e l’imputato possono presentare un ricorso patteggiamento in Cassazione solo per i seguenti motivi tassativi:
1. Espressione della volontà dell’imputato: Se si contesta che il consenso al patteggiamento sia stato viziato o non liberamente espresso.
2. Difetto di correlazione tra richiesta e sentenza: Se la sentenza del giudice non corrisponde all’accordo raggiunto tra le parti.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: Se il reato è stato classificato in modo giuridicamente scorretto.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: Se la sanzione applicata è illegale, ovvero non prevista dalla legge o applicata in misura superiore ai limiti massimi.
La Corte ha sottolineato come la doglianza del ricorrente, focalizzata esclusivamente sul vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, non rientri in nessuna delle quattro categorie ammesse. Si tratta di una valutazione di merito del giudice, non sindacabile in sede di legittimità per le sentenze di patteggiamento. Pertanto, il ricorso è stato giudicato al di fuori del perimetro consentito dalla legge.
Le conclusioni: implicazioni pratiche
Questa ordinanza conferma la volontà del legislatore di limitare fortemente l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento, al fine di garantire la stabilità e la rapidità di questo rito speciale. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, le implicazioni sono chiare: prima di accedere al patteggiamento, è fondamentale una valutazione completa e ponderata di tutti gli aspetti dell’accordo, incluse le circostanze attenuanti. Una volta emessa la sentenza, le possibilità di rimettere in discussione il merito della decisione sono estremamente circoscritte. La scelta di presentare un ricorso per motivi non ammessi dalla legge comporta non solo la sua inammissibilità, ma anche l’imposizione di sanzioni pecuniarie.
È sempre possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, il ricorso è possibile solo per i motivi tassativamente elencati dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, come problemi relativi all’espressione della volontà, all’erronea qualificazione giuridica del fatto o all’illegalità della pena.
Contestare il diniego delle attenuanti generiche è un motivo valido per il ricorso patteggiamento in Cassazione?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che la contestazione della motivazione relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche non rientra tra i motivi ammessi per impugnare una sentenza di patteggiamento.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (nel caso specifico, tremila euro) da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23036 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23036 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CAGLIARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., in ordine al reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R.309/1990.
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile, posto che, secondo quanto previsto dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. – disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l’imputato poss ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per mot attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra r e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o dell di sicurezza.
Nel caso in esame il ricorrente ha allegato vizio della motivazione in relazione al dinieg concessione delle circostanze attenuanti generiche. Dunque, il ricorrente non ha posto sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricors cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlaz richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pe misura di sicurezza.
Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso senten applicazione della pena su richiesta.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente