Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10872 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 13/03/2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 10872 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Composta da
Presidente –
NOME COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME
NOME COGNOME TURTUR
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato in Moldavia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2024 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; procedimento trattato con procedura de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino con sentenza del 07/01/2025 applicava a NOME COGNOME – su concorde richiesta delle parti – la pena di anni due mesi quattro di reclusione ed euro mille di multa per i reati ascrittigli.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la carenza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dei doppi benefici di legge.
Il ricorso Ł inammissibile, essendo articolato su censure non consentite in questa sede, alla luce di quanto espressamente disposto dall’art. 448, comma 2bis , cod. proc. pen., a mente del quale il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto ed all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Dunque, il mancato riconoscimento dei doppi benefici, non rientrante nell’accordo tra le parti, non può essere dedotto in sede di legittimità, trattandosi di vizio non riconducibile al concetto di illegalità della pena.
Va, altresì, evidenziato che i benefici di cui si discute sono suscettibili di essere riconosciuti solamente ove gli stessi abbiano fatto parte integrante dell’accordo pattizio ovvero nel caso in cui la relativa questione sia stata devoluta esplicitamente e specificamente da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice, circostanze queste non verificatesi nel caso oggetto di scrutinio. In altri
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
termini, il giudice, in mancanza di un’espressa istanza dell’imputato, non può disporre d’ufficio la sospensione condizionale della pena, quand’anche ne sussistano i presupposti, perchØ esorbiterebbe dai limitati compiti che regolano lo speciale procedimento in questione e verrebbe ad incidere sul patto negoziale intervenuto tra le parti.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 13/03/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME