Ricorso Patteggiamento: La Cassazione Chiarisce i Limiti dell’Appello
L’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, comunemente noto come ‘patteggiamento’, rappresenta una delle procedure speciali più utilizzate nel nostro sistema penale. Tuttavia, una volta che l’accordo è stato raggiunto e la sentenza emessa, quali sono le possibilità di impugnazione? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un’importante delucidazione sui rigidi confini del ricorso patteggiamento, specificando i motivi per cui può essere proposto e dichiarando inammissibili le censure non previste dalla legge.
I Fatti del Caso: La Richiesta di Benefici dopo l’Accordo
Nel caso di specie, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino aveva applicato a un imputato, su concorde richiesta delle parti, una pena di due anni e quattro mesi di reclusione e mille euro di multa. Successivamente, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione. L’unico motivo del ricorso era la presunta carenza di motivazione da parte del giudice di primo grado riguardo al mancato riconoscimento dei cosiddetti ‘doppi benefici di legge’, come la sospensione condizionale della pena.
La Decisione della Corte: il Ricorso Patteggiamento Inammissibile
La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una lettura rigorosa dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma elenca tassativamente i motivi per cui l’imputato e il pubblico ministero possono presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha spiegato che il mancato riconoscimento di benefici non rientra tra i motivi ammessi per l’impugnazione. Il legislatore ha voluto limitare la possibilità di ricorso patteggiamento a questioni ben definite, per preservare la natura negoziale dell’istituto. I motivi validi riguardano:
* L’espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento è stato viziato.
* Il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza: se il giudice ha applicato una pena diversa da quella concordata.
* L’erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo errato.
* L’illegalità della pena o della misura di sicurezza: se la pena applicata è contraria alla legge per specie o quantità.
La doglianza dell’imputato, relativa alla mancata concessione dei benefici, è stata considerata un vizio non riconducibile al concetto di ‘illegalità della pena’. Per la Corte, i benefici come la sospensione condizionale possono essere riconosciuti solo se sono stati parte integrante dell’accordo pattizio iniziale o se la decisione sulla loro concessione è stata esplicitamente devoluta da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice. Poiché nessuna di queste circostanze si era verificata nel caso in esame, il ricorso è stato ritenuto privo di fondamento.
Inoltre, i giudici hanno sottolineato che il giudice non può disporre d’ufficio la sospensione condizionale della pena in sede di patteggiamento, anche in presenza dei presupposti, se non vi è un’espressa istanza dell’imputato, in quanto ciò esorbiterebbe dai suoi compiti e inciderebbe sul patto negoziale tra le parti.
Conseguenze dell’Inammissibilità
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, e ravvisando profili di colpa nel ricorrente per aver intentato un ricorso privo dei presupposti di legge, la Corte lo ha condannato, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Cosa Imparare da questa Ordinanza sul Ricorso Patteggiamento
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: il patteggiamento è un accordo che, una volta sigillato dalla sentenza del giudice, può essere messo in discussione solo per vizi gravi e specificamente previsti dalla legge. L’ambito del ricorso patteggiamento è volutamente ristretto per garantire la stabilità degli accordi e l’efficienza processuale. Questa pronuncia serve da monito per le parti processuali: ogni aspetto della pena, compresi i benefici accessori, deve essere chiaramente definito e concordato ex ante, poiché le possibilità di rinegoziazione o contestazione ex post sono estremamente limitate e circoscritte a violazioni normative di rilievo.
È possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento per il mancato riconoscimento di benefici come la sospensione condizionale della pena?
No, non è possibile se tali benefici non erano parte integrante dell’accordo tra le parti o se la loro concessione non è stata esplicitamente rimessa alla decisione del giudice da entrambe le parti, in quanto non rientra nei motivi di ricorso tassativamente previsti dalla legge.
Quali sono i soli motivi per cui si può fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
Secondo l’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso è consentito solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede quando un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, se si ravvisano profili di colpa nella proposizione del ricorso, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10872 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 13/03/2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 10872 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Composta da
Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in Moldavia il 02/09/1984
avverso la sentenza del 17/01/2024 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME procedimento trattato con procedura de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino con sentenza del 07/01/2025 applicava a NOME COGNOME su concorde richiesta delle parti – la pena di anni due mesi quattro di reclusione ed euro mille di multa per i reati ascrittigli.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la carenza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dei doppi benefici di legge.
Il ricorso Ł inammissibile, essendo articolato su censure non consentite in questa sede, alla luce di quanto espressamente disposto dall’art. 448, comma 2bis , cod. proc. pen., a mente del quale il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto ed all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Dunque, il mancato riconoscimento dei doppi benefici, non rientrante nell’accordo tra le parti, non può essere dedotto in sede di legittimità, trattandosi di vizio non riconducibile al concetto di illegalità della pena.
Va, altresì, evidenziato che i benefici di cui si discute sono suscettibili di essere riconosciuti solamente ove gli stessi abbiano fatto parte integrante dell’accordo pattizio ovvero nel caso in cui la relativa questione sia stata devoluta esplicitamente e specificamente da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice, circostanze queste non verificatesi nel caso oggetto di scrutinio. In altri
R.G.N. 3293/2025
termini, il giudice, in mancanza di un’espressa istanza dell’imputato, non può disporre d’ufficio la sospensione condizionale della pena, quand’anche ne sussistano i presupposti, perchØ esorbiterebbe dai limitati compiti che regolano lo speciale procedimento in questione e verrebbe ad incidere sul patto negoziale intervenuto tra le parti.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 13/03/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME