Ricorso Patteggiamento: i Limiti Imposti dalla Riforma Orlando
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie alternative al dibattimento più utilizzate nel nostro sistema processuale penale. Tuttavia, le possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva sono state significativamente ristrette nel tempo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce i confini invalicabili per chi intende proporre un ricorso patteggiamento, specialmente dopo le modifiche introdotte dalla Riforma Orlando. Questo articolo analizza la decisione e le sue implicazioni pratiche.
Il Caso in Analisi: Un Appello contro la Sentenza di Patteggiamento
Il caso esaminato dalla Suprema Corte nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Milano. L’imputato, tramite il suo difensore, non contestava l’accordo sulla pena, ma lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione. In sostanza, sosteneva che il giudice di merito avrebbe dovuto pronunciare una sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale, poiché esistevano le condizioni per una sua immediata assoluzione. La richiesta, pertanto, era quella di annullare la sentenza di patteggiamento.
La Decisione della Corte: Ricorso Palesemente Inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente, dichiarando l’appello “palesemente inammissibile”. La decisione si fonda su una precisa interpretazione della normativa vigente, così come modificata dalla Legge n. 103 del 23 giugno 2017, meglio nota come Riforma Orlando.
I giudici hanno chiarito che, per i procedimenti in cui la richiesta di patteggiamento è successiva al 3 agosto 2017, le regole per l’impugnazione sono diventate molto più stringenti. Il legislatore ha voluto limitare drasticamente la possibilità di contestare le sentenze di patteggiamento in Cassazione, per evitare un uso strumentale del ricorso e per dare stabilità a questo tipo di decisioni.
Le Motivazioni: L’impatto della Riforma Orlando sul Ricorso Patteggiamento
Il cuore della motivazione risiede nell’analisi dei motivi per cui è ancora oggi possibile presentare un ricorso. La Corte ha specificato che il ricorso per Cassazione contro una sentenza di applicazione della pena è consentito “solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza”.
Di conseguenza, non rientrano più tra i motivi validi di ricorso tutte quelle censure che riguardano l’affermazione di responsabilità, la valutazione delle prove o, come nel caso di specie, la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La scelta di patteggiare implica una rinuncia a contestare la colpevolezza nel merito, e questa rinuncia non può essere aggirata in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche per l’Imputato
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato conseguenze economiche dirette per il ricorrente. In applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, non ravvisando alcuna assenza di colpa nella presentazione di un ricorso palesemente infondato, la Corte ha condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali. In aggiunta, è stata disposta la condanna al versamento di una somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: un ricorso patteggiamento presentato al di fuori dei ristretti binari previsti dalla legge non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche rilevanti sanzioni economiche.
È possibile presentare un ricorso per Cassazione contro una sentenza di patteggiamento chiedendo l’assoluzione?
No, a seguito della Riforma Orlando (L. 103/2017), non è più possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per motivi che attengono alla valutazione della responsabilità dell’imputato o alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
Quali sono i motivi per cui si può fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
Il ricorso è ammesso esclusivamente per motivi relativi a: vizi nella formazione della volontà dell’imputato, mancanza di corrispondenza tra la richiesta e la sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, oppure illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
L’imputato che ha presentato il ricorso viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38328 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38328 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/01/2024 del TRIBUNALE di MILANO
I
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
t ato avviso alle parti;
Motivi della decisione
NOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avver o la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena ric liesti: ai sen degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge sostanziale e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata pronu4a di una sen-, tenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possdno d chiararsi senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. GLYPH dottl dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agos:o 2017.
Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla qule scno sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, :o. 5 ., della 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l’imputato possono propotre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. “solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dèll’im: utato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e deila misura di sicurezza”.
Non rientrano più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazion , : quelli come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente all’affermazione di respd alla valutazione della prova e/o alla mancata pronuncia di una sentenz di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spase dl procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella r isura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pac ameito delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della ca3sa delle ammende.
Così deciso il 3/10/2024