Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile?
Il ricorso patteggiamento rappresenta una delle questioni più delicate della procedura penale, specialmente dopo le modifiche introdotte dalla Riforma Orlando (legge n. 103/2017). Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione, la n. 33165/2024, offre un chiarimento fondamentale sui limiti di questa impugnazione, ribadendo che non tutti i motivi di doglianza sono ammessi.
Il Caso in Esame: Un Appello Respinto
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Bari. La difesa aveva richiesto l’annullamento della sentenza, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto pronunciare una sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale, che prevede il proscioglimento immediato quando risulta evidente una causa di non punibilità.
La richiesta, tuttavia, si è scontrata con i rigidi paletti normativi che regolano l’impugnazione delle sentenze emesse a seguito di accordo tra le parti.
I Limiti al Ricorso Patteggiamento Post-Riforma Orlando
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura semplificata (de plano), evidenziando un punto cruciale: la Riforma Orlando del 2017 ha introdotto l’articolo 448, comma 2-bis, nel codice di procedura penale. Questa norma limita drasticamente i motivi per cui è possibile presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento.
I motivi ammessi sono esclusivamente i seguenti:
1. Vizi della volontà: se l’imputato non ha espresso liberamente il proprio consenso all’accordo.
2. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato inquadrato in una fattispecie errata.
3. Difetto di correlazione: se c’è una discrepanza tra quanto richiesto dalle parti e quanto deciso dal giudice.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: se la sanzione applicata è contraria alla legge.
Qualsiasi altro motivo di censura, per quanto potenzialmente fondato, esula da questo elenco tassativo e non può essere fatto valere in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
I giudici della Suprema Corte hanno motivato la loro decisione spiegando che le censure proposte dalla difesa, relative a una presunta mancata assoluzione ex art. 129 c.p.p., non rientrano in nessuna delle categorie previste dall’art. 448, comma 2-bis. Il legislatore ha voluto circoscrivere il controllo della Cassazione sulle sentenze di patteggiamento a vizi specifici e di natura prettamente giuridica, escludendo una rivalutazione del merito della vicenda.
La Corte ha richiamato anche un precedente orientamento (sentenza n. 4727/2018), confermando la linea rigorosa adottata dopo la riforma. Proporre un ricorso per motivi non consentiti equivale a presentare un’impugnazione priva dei suoi presupposti legali, destinata inevitabilmente a essere dichiarata inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un monito importante. Chi intende impugnare una sentenza di patteggiamento deve attentamente verificare che i motivi del ricorso rientrino nel perimetro tracciato dall’art. 448, comma 2-bis. In caso contrario, le conseguenze sono severe: il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro. Questa decisione rafforza la stabilità delle sentenze di patteggiamento, limitando le possibilità di rimetterle in discussione e garantendo una maggiore celerità nella definizione dei procedimenti.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No. A seguito della riforma del 2017, il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per motivi specifici, elencati nell’art. 448, comma 2-bis del codice di procedura penale.
Quali sono i motivi per cui si può impugnare una sentenza di patteggiamento?
I motivi ammessi sono: vizi nell’espressione della volontà dell’imputato, erronea qualificazione giuridica del fatto, difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, e illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa succede se si propone un ricorso per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Come stabilito in questa ordinanza, ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33165 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 33165 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2024 del GIP TRIBUNALE di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso affidato ai difensore di fiducia, COGNOME NOME impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Bari con cui gli è stata applicata la pena riten giustizia in ordine ai fatti di reato ascritti.
La difesa deduce vizi di motivazione quanto a mancata assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate ai codice di rit dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle part Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, all’erronea qualificazione gi del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all’illegalità de della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dai ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/07/2024