Ricorso Patteggiamento: Quando è Ammesso e Cosa si Rischia
Il Ricorso Patteggiamento rappresenta una delle questioni più tecniche e delicate della procedura penale. Sebbene l’accordo sulla pena, o patteggiamento, sia uno strumento deflattivo del processo, la possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva è fortemente limitata dalla legge. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per fare chiarezza sui motivi di ricorso ammessi e sulle severe conseguenze di un’impugnazione infondata.
I Fatti di Causa
Il caso analizzato riguarda un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Fermo. L’imputato, tramite il suo difensore, ha contestato la sentenza lamentando una presunta carenza di motivazione sia riguardo alla sussistenza del fatto di reato, sia in relazione al trattamento sanzionatorio concordato.
Limiti al Ricorso Patteggiamento: I Motivi Tassativi
La questione centrale ruota attorno ai limiti imposti all’impugnazione delle sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale. L’articolo 448, comma 2-bis, dello stesso codice elenca in modo tassativo i motivi per cui è possibile presentare ricorso. Questi includono:
* Vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato di patteggiare.
* Difetto di correlazione tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza emessa.
* Erronea qualificazione giuridica del fatto contestato.
* Illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta.
Qualsiasi motivo di ricorso che non rientri in questo elenco ristretto è destinato a essere dichiarato inammissibile.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una piana applicazione della normativa vigente. I giudici hanno sottolineato come le censure mosse dal ricorrente, relative alla mancanza di motivazione sul fatto e sulla pena, esulino completamente dal perimetro dei motivi consentiti dalla legge.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che la scelta del patteggiamento implica una rinuncia a contestare l’accertamento del fatto e la congruità della pena, che sono oggetto dell’accordo tra accusa e difesa. Pertanto, non è possibile, in sede di impugnazione, rimettere in discussione quegli stessi elementi attraverso una generica doglianza sulla motivazione. Il legislatore ha volutamente circoscritto la possibilità di ricorso per garantire la stabilità e l’efficacia di questo rito speciale.
L’inammissibilità del ricorso ha avuto due conseguenze dirette per il ricorrente:
1. Condanna alle spese processuali: come previsto dalla legge per ogni impugnazione respinta.
2. Versamento alla Cassa delle Ammende: La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma significativa, pari a quattromila euro, in favore della Cassa delle Ammende. Questa sanzione è stata giustificata dall'”elevato coefficiente di colpa” nel proporre un ricorso palesemente infondato, ovvero basato su motivi non consentiti dalla legge.
Le Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: il Ricorso Patteggiamento non è uno strumento per rinegoziare o contestare nel merito l’accordo raggiunto. È un rimedio eccezionale, esperibile solo per vizi specifici e gravi che inficiano la validità dell’accordo stesso o la legalità della pena. Chi intende percorrere questa strada deve essere consapevole dei ristretti margini di ammissibilità e delle pesanti conseguenze economiche in caso di ricorso infondato. La decisione sottolinea l’importanza di un’attenta valutazione legale prima di intraprendere un’impugnazione che, se non correttamente motivata secondo i canoni di legge, si rivela non solo inutile ma anche economicamente dannosa.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No. L’impugnazione di una sentenza di patteggiamento è possibile solo per un elenco tassativo di motivi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, e non per contestazioni generiche sulla motivazione.
Quali sono i motivi validi per presentare un ricorso patteggiamento?
I motivi consentiti dalla legge sono: vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, il cui importo è stabilito dal giudice in base alla colpa nella proposizione del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45528 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45528 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 23/07/1995
avverso la sentenza del 25/03/2024 del TRIBUNALE di FERMO
elet-e-;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. perì:, è inammissi per indeducibilità della censura proposta (mancanza di motivazione sul fatto d reato e quindi sul trattamento sanzionatorio), che non rientrano fra quel consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto n riguardanti motivi specifici attinenti all’espressione della volontà dell’imputat difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualific giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La declaratoria di inammissibilità dell’odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all’elevato coefficiente di colp connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustiz stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa dell Ammende.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2024.