Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8669 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 1 Num. 8669 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/02/2026
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da COGNOME, nato in Cina il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 27/11/2025 del Tribunale di Asti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che, con sentenza del 27 novembre 2025 ex art. 444 cod. proc. pen. il Tribunale di Asti, giudice in composizione monocratica, ha applicato a COGNOME, su sua richiesta e con il consenso del Pubblico ministero, previa concessione de attenuanti generiche, la pena di mesi sei di reclusione in relazione al delitto di cui all’art. 13, comma 13, d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286 ascrittogli in rubrica, pena sospesa ai sensi dell’art. 163 cod. pen.;
rilevato che NOME COGNOME ha proposto, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione lamentando l’inosservanza degli artt. 448 e 546, comma 1, lett. e), · nn. 1 e 2, cod. proc. pen.;
considerato che il difensore ha lamentato che il Giudice ha operato una valutazione parzialmente carente in punto di valutazione della congruità della pena inflitta rispetto all’effettiva gravità del fatto ed anche avuto riguardo alle condizioni di vit del ricorrente all’epoca di commissione del fatto;
ritenuto che il ricorso è proposto per ragioni non consentite e che, per l’effetto, deve essere trattato nelle forme de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dall’ad 1, comma 62, legge 23 giugno 2017 n. 103;
rilevato, infatti, che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 51, della legge 23 giugno 2017, n. 103, stabilisce che «il Pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto ed all’illegalità della pena o della misura di sicurezza»;
ritenuto, pertanto, che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca una carenza motivazionale con riguardo alla congruità della pena concordata, e tutto ciò al netto ed in via assorbente rispetto all’apprezzamento della manifesta inconsistenza anche in punto di fatto della doglianza difensiva (la sentenza oggetto del presente ricorso contiene, infatti, un’analitica rappresentazione delle ragioni che hanno indotto il decidente a ritenere la pena coerente al complessivo disvalore del fatto commesso);
ritenuto, infine, che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., nonché, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/02/2026. ‘5
g