Ricorso Patteggiamento: Quando è Ammesso e Quando No
Il ricorso patteggiamento rappresenta una delle aree più delicate della procedura penale, poiché bilancia l’esigenza di economia processuale con il diritto di difesa. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza i limiti invalicabili per l’impugnazione di una sentenza emessa a seguito di accordo tra le parti, offrendo un importante chiarimento per operatori del diritto e cittadini. Il caso analizzato riguarda un individuo condannato per un reato di lieve entità in materia di stupefacenti che, non soddisfatto del bilanciamento delle circostanze, ha tentato la via del ricorso.
I Fatti di Causa
Un soggetto veniva condannato dal Tribunale di Lodi, tramite il rito del patteggiamento previsto dall’art. 444 c.p.p., a una pena di sei mesi di reclusione e 4.000 euro di multa per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990). Ritenendo errata la valutazione del giudice circa il bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62 bis c.p.), l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione.
I Limiti Tassativi al Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha immediatamente dichiarato il ricorso inammissibile, fondando la sua decisione su un principio cardine della procedura penale, cristallizzato nell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che la sentenza di patteggiamento può essere impugnata esclusivamente per un numero chiuso e specifico di motivi. Ogni altra ragione addotta dal ricorrente è, per definizione, inammissibile.
I motivi consentiti per il ricorso patteggiamento sono:
- Vizi della volontà: quando il consenso dell’imputato all’accordo è stato espresso in modo non libero o consapevole.
- Difetto di correlazione: se c’è una discordanza tra quanto richiesto dalle parti e quanto deciso dal giudice.
- Erronea qualificazione giuridica: nel caso in cui il fatto sia stato inquadrato in una fattispecie di reato sbagliata.
- Illegalità della pena: qualora la sanzione applicata sia illegale o non prevista dalla legge, o riguardi una misura di sicurezza.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha osservato che le doglianze del ricorrente, concentrate esclusivamente sulla presunta erronea valutazione delle circostanze attenuanti, non rientravano in alcuna delle quattro categorie tassativamente previste dalla legge. La questione del bilanciamento delle circostanze è considerata una valutazione di merito che, una volta accettata con il patteggiamento, non può essere più messa in discussione in sede di legittimità. Di conseguenza, non avendo sollevato alcuna delle questioni ammesse, il ricorso è stato giudicato privo dei requisiti minimi per poter essere esaminato nel merito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato e serve da monito: la scelta del patteggiamento è una decisione strategica che comporta una rinuncia a far valere determinate contestazioni in un secondo momento. Chi accetta l’accordo sulla pena non può poi sperare di riaprire la discussione su aspetti di merito, come la valutazione delle prove o delle circostanze, attraverso il ricorso in Cassazione. La conseguenza di un ricorso presentato fuori dai binari consentiti non è solo la sua reiezione, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma (in questo caso, 3.000 euro) a favore della Cassa delle Ammende. Ciò sottolinea la necessità di ponderare con estrema attenzione, insieme al proprio legale, i pro e i contro di questo rito alternativo.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale elenca tassativamente i motivi per cui si può ricorrere, escludendo tutte le altre ragioni.
Quali sono i motivi consentiti per impugnare una sentenza di patteggiamento?
I motivi consentiti sono: problemi relativi all’espressione della volontà dell’imputato, mancanza di correlazione tra la richiesta e la sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, e illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa succede se si presenta un ricorso per patteggiamento per motivi non consentiti?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, come stabilito nel provvedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13076 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13076 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/11/2024 del TRIBUNALE di LODI
dato avviso alle parti; I
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
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Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di L.Ddi ha applicato a NOME, la pena concordata, per il reato di cui all’art. 73 cor ima 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, di mesi sei di reclusione e € 4.000,00 di multa.
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Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento e lamentando la violazione di legge e il vizio di motiva2ione in relazione al giudizio di bilanciamento in termini di prevalenza RAGIONE_SOCIALE circostan?:c di cui all’art. 62 bis cod.pen.
Il ricorso è inammissibile. Si osserva, con rilievo di ordine dirimein e, che l’impugnazione risulta proposta per motivi non consentiti, ai sensi dell’ad.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., secondo cui il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su li hiesta solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, E I iifet di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del ‘atto all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
In definitiva, quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricors , : n alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione 3 ./verso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato cu astioni attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazion tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’ll ,agalità della pena o della misura di sicurezza.
Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell’art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la cor danna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali; tenuto conto della sentem a della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono e1 ,2menti per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpo nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma del rt.616 cod.proc.pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della Casso RAGIONE_SOCIALE Ammende, determinata, in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità del r corso, nella misura di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma il 14/03/2025