Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13076 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13076 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 25/05/1995
avverso la sentenza del 06/11/2024 del TRIBUNALE di LODI
dato avviso alle parti; I
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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MOTIVI DELLA DECISIONE
– Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di L.Ddi ha applicato a NOME COGNOME la pena concordata, per il reato di cui all’art. 73 cor ima 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, di mesi sei di reclusione e € 4.000,00 di multa.
– Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento e lamentando la violazione di legge e il vizio di motiva2ione in relazione al giudizio di bilanciamento in termini di prevalenza delle circostan?:c di cui all’art. 62 bis cod.pen.
Il ricorso è inammissibile. Si osserva, con rilievo di ordine dirimein e, che l’impugnazione risulta proposta per motivi non consentiti, ai sensi dell’ad.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., secondo cui il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su li hiesta solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, E I iifet di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del ‘atto all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
In definitiva, quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricors , : n alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione 3 ./verso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato cu astioni attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazion tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’ll ,agalità della pena o della misura di sicurezza.
Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell’art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la cor danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentem a della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono e1 ,2menti per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpo nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma del rt.616 cod.proc.pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della Casso delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del r corso, nella misura di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 14/03/2025