Ricorso Patteggiamento: Quando la Cassazione Dichiara l’Inammissibilità
L’istituto del patteggiamento rappresenta una delle vie più percorse nel processo penale per definire la posizione di un imputato in modo rapido. Tuttavia, la scelta di questo rito speciale comporta precise conseguenze, soprattutto riguardo alla possibilità di impugnare la sentenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i rigidi limiti del ricorso patteggiamento, specificando quali motivi possono essere validamente presentati e quali invece conducono a una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Caso
Il caso in esame nasce dal ricorso di un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva presentato ricorso alla Suprema Corte di Cassazione lamentando un’unica, ma fondamentale, violazione: la totale assenza di motivazione da parte del giudice di merito riguardo alla possibile esistenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale. In sostanza, si contestava al giudice di non aver verificato, prima di ratificare l’accordo tra accusa e difesa, se l’imputato dovesse essere immediatamente assolto.
I Limiti del Ricorso Patteggiamento in Cassazione
La Corte di Cassazione ha immediatamente inquadrato la questione nell’ambito della normativa specifica che regola le impugnazioni delle sentenze di patteggiamento. Il punto cruciale è rappresentato dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce un elenco tassativo e limitato di motivi per cui è possibile presentare ricorso. Tale limitazione è la contropartita dei benefici concessi a chi sceglie il rito abbreviato, come lo sconto di pena.
Il legislatore ha inteso cristallizzare l’accordo raggiunto tra le parti, permettendone la contestazione in sede di legittimità solo per vizi specifici e di particolare gravità, escludendo questioni che rimetterebbero in discussione il merito della vicenda.
La Decisione della Suprema Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura semplificata, cosiddetta de plano, ovvero senza neanche la necessità di un’udienza. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi solidi e coerenti con l’orientamento giurisprudenziale consolidato.
Le Motivazioni
In primo luogo, i giudici hanno ribadito che la contestazione relativa alla mancata verifica delle cause di proscioglimento di cui all’art. 129 c.p.p. non rientra tra le ipotesi di violazione di legge per le quali l’art. 448, comma 2-bis, consente l’impugnazione. La scelta del patteggiamento implica una sorta di rinuncia a far valere determinate questioni, e il controllo del giudice di legittimità è circoscritto ai soli vizi espressamente previsti dalla norma. Contestare l’omessa valutazione di una potenziale assoluzione non è uno di questi.
In secondo luogo, la Corte ha rilevato un ulteriore e decisivo profilo di inammissibilità: la genericità del ricorso. L’imputato si era limitato a denunciare l’assoluta carenza di motivazione in astratto, senza però indicare concretamente quale fosse la causa di proscioglimento che il giudice di merito avrebbe indebitamente ignorato. Tale omissione rende il motivo di ricorso vago e non specifico, impedendo alla Corte di Cassazione di svolgere qualsiasi valutazione.
Le Conclusioni
La pronuncia in esame conferma un principio fondamentale: la sentenza di patteggiamento gode di una stabilità rafforzata e può essere messa in discussione solo entro confini molto stretti. Per chi si accinge a presentare un ricorso patteggiamento, è essenziale non solo verificare che il motivo rientri nel novero di quelli consentiti dalla legge, ma anche che sia formulato in modo specifico e dettagliato. Una contestazione generica sulla mancata valutazione delle cause di assoluzione, senza indicare quale di esse sarebbe stata ignorata, è destinata a fallire. L’imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, a testimonianza delle conseguenze negative di un’impugnazione infondata.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento lamentando che il giudice non ha verificato le cause di proscioglimento?
No, secondo la Corte di Cassazione questo motivo non rientra nell’elenco tassativo delle violazioni di legge per cui è ammesso il ricorso contro una sentenza di patteggiamento, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Perché il ricorso è stato considerato anche generico?
Perché il ricorrente ha lamentato in astratto la mancata valutazione delle cause di proscioglimento, senza però specificare quale causa di assoluzione sarebbe stata indebitamente ignorata dal giudice del merito.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una condanna al pagamento di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46678 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 46678 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Vibo Valentia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/06/2023 del Tribunale di Vibo Valentia;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata;
Rilevato che il ricorrente, con unico motivo di ricorso, deduce l’assoluta carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. peri.;
Considerato, tuttavia, che in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurimis: Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 – 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337);
Rilevato che, peraltro, lo stesso ricorrente non deduce quale sia la causa di proscioglimento indebitamente pretermessa;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 08/11/2023.