Ricorso Patteggiamento: Quando si Può Impugnare la Sentenza?
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è una scelta processuale che chiude il procedimento in modo rapido, ma quali sono le conseguenze in termini di impugnazione? Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i confini molto stretti del ricorso patteggiamento, chiarendo al contempo un’importante eccezione relativa alla confisca non concordata tra le parti. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio la portata di questo strumento.
I Fatti del Caso
Tre imputati avevano definito la loro posizione processuale attraverso un accordo di patteggiamento con il Pubblico Ministero, accettato dal Giudice per l’Udienza Preliminare, per reati di rapina, ricettazione e cessione di stupefacenti. Oltre alla pena concordata, il giudice aveva disposto la confisca di alcuni beni trovati in possesso di uno degli imputati.
Insoddisfatti, tutti e tre hanno proposto ricorso per cassazione. Le lamentele erano varie: dall’eccessività della pena base e l’errata qualificazione giuridica dei reati, alla presunta insussistenza di prove e, per uno di essi, all’illegittimità della confisca disposta.
I Limiti del Ricorso Patteggiamento secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha affrontato i ricorsi in modo differente, distinguendo nettamente le doglianze relative all’accordo di patteggiamento da quelle concernenti la misura della confisca. Questa distinzione è cruciale per comprendere la logica della decisione.
Inammissibilità dei Motivi sul Merito della Causa
Per due dei tre ricorrenti, la Corte ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e quindi inammissibili. I giudici hanno richiamato il consolidato orientamento secondo cui, a seguito della riforma introdotta dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, i motivi di ricorso contro una sentenza di patteggiamento sono estremamente limitati.
Non è possibile, ad esempio:
* Contestare la valutazione delle prove o la ricostruzione dei fatti.
* Lamentare un’errata qualificazione giuridica, a meno che non si tratti di un errore macroscopico e palese.
* Discutere sulla congruità della pena concordata tra le parti e ratificata dal giudice.
Accettando il patteggiamento, l’imputato rinuncia a contestare l’accusa nel merito, e il ricorso non può diventare uno strumento per riaprire una discussione ormai preclusa. Di conseguenza, i ricorsi basati su tali motivi sono stati respinti con una procedura semplificata (de plano) e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese e di un’ammenda.
L’Eccezione per la Confisca non Concordata
Diversa è stata la sorte del ricorso presentato nell’interesse dell’imputato a cui erano stati confiscati i beni. La sua doglianza non riguardava l’accordo sulla pena, ma una decisione ulteriore e autonoma del giudice: la confisca.
Sul punto, la Cassazione ha richiamato un principio fondamentale stabilito dalle Sezioni Unite: se la misura di sicurezza (in questo caso, la confisca) non è stata oggetto dell’accordo di patteggiamento, la sentenza è impugnabile secondo le regole ordinarie.
Le motivazioni
La motivazione della Corte si basa sulla natura della confisca in questo specifico contesto. Non essendo parte del ‘patto’ tra accusa e difesa, la sua imposizione è un atto unilaterale del giudice, che deve essere adeguatamente motivato e rispettare i principi di legge. Pertanto, l’imputato ha il pieno diritto di contestarla in Cassazione per violazione di legge o vizio di motivazione, come previsto dall’art. 606 c.p.p.
Per questa ragione, la Corte ha disposto la separazione della sua posizione processuale (stralcio) e la trasmissione degli atti alla cancelleria per una trattazione nelle forme ordinarie, non potendo decidere con la procedura accelerata riservata ai ricorsi palesemente inammissibili.
Le conclusioni
Questa ordinanza offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, conferma che il ricorso patteggiamento è uno strumento con margini di manovra molto ridotti: una volta firmato l’accordo, le possibilità di contestare la condanna nel merito sono quasi nulle. In secondo luogo, chiarisce che le decisioni del giudice che esulano dall’accordo, come una confisca non concordata, seguono un percorso di impugnazione autonomo e più ampio. Ciò garantisce il diritto di difesa rispetto a statuizioni accessorie che non facevano parte della negoziazione processuale.
È sempre possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
No, il ricorso è ammesso solo per un numero limitato di motivi previsti dalla legge, come l’errata qualificazione giuridica del fatto solo se manifesta, o l’illegalità della pena. Non si possono contestare la valutazione delle prove o la congruità della pena concordata.
Si può contestare la mancanza di prove in un ricorso patteggiamento?
No. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale esclude esplicitamente che si possa ricorrere in Cassazione deducendo l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per un proscioglimento o la sufficienza della piattaforma probatoria.
Cosa succede se il giudice aggiunge una confisca non prevista nell’accordo di patteggiamento?
Se la confisca non era parte dell’accordo tra le parti, la sentenza può essere impugnata su quel punto specifico. Il ricorso seguirà le regole ordinarie e potrà basarsi sui vizi di violazione di legge o di motivazione, poiché tale decisione non è coperta dalla ‘rinuncia’ implicita nel patteggiamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46234 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 46234 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA GLYPH e COGNOME NOME nato a PRATO il DATA_NASCITA NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA ,’n-A ;t4 R-9 e (f..7 i avverso la sentenza del 24/04/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PRATO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Il G.U.P. del Tribunale di Prato, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen., applicava ad NOME, NOME e NOME le pene concordate tra le parti in ordine ai reati di rapina, ricettazione e cessione di stupefacenti loro rispettivamente ascritti. Dispo contestualmente la confisca di beni rinvenuti nel possesso di NOME.
Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati tramite i rispettivi difensori; COGNOME lamentava l’eccessività della pena base, l’errata qualificazione giuridica reato di cui al capo b) nonché l’illegittimità della confisca dei beni rinvenuti all’interno de abitazione; COGNOME si doleva della errata qualificazione giuridica del fatto di reato contestat capi a), c), d) ed e) e della errata determinazione della pena base per disomogeneità d trattamento; COGNOME deduceva l’insussistenza di prova in ordine al reato ascritto al capo dell’imputazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi di COGNOME e COGNOME sono proposti per motivi manifestamente infondati ovvero non deducibili avverso le sentenze di patteggiamento e devono, pertanto, essere dichiarati
inammissibili con procedura de plano ai sensi dell’art. 610 comma 5 bis seconda parte cod.proc.pen..
Ed invero, quanto al ricorso COGNOME va ricordato come ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso p cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 12 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l’inammissibilità con ordinanza plano” ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 Rv. 272014 01). Ne deriva che in questa fase è preclusa qualsiasi questione attinente la sufficienza del piattaforma probatoria posta a fondamento della pronuncia ex art. 444 cod.proc.pen..
2. In relazione poi alle doglianze avanzate nel ricorso NOME va ricordato come in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassa deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giurid del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile qua tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabili palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116 – 01). Ne deriva affermare che le doglianze avanzate dalla difesa di COGNOME, in relazione ai reati di rapina e lesioni personali contestati, risultano paleseme inammissibili alla luce della ampia e puntuale descrizione di ciascuno degli episodi delittu contestati contenuta nella sentenza impugnata alle pagine 7-10 dell’impugnata pronuncia.
Altresì inammissibili appaiono le doglianze dedotte in punto determinazione della pena concordata tra le parti non risultando alcuna illegalità ed essendo tale motivo escluso dal nove indicato nell’art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen..
In conclusione, le impugnazioni COGNOME e COGNOME devono ritenersi inammissibili a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il dispos dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno.
3. Quanto al ricorso avanzato nell’interesse dall’imputato COGNOME, la proposizione di specific doglianza relativa alla confisca impone la trattazione della stessa nelle forme ordinarie e anche con le forme della procedura de plano; ed invero secondo l’interpretazione delle Sezioni Unite di questa Corte la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., misura sia stata oggetto dell’accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizi motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U 21368 del 26/09/2019 Cc. (dep. 17/07/2020 ) Rv. 279348 – 01). Pertanto, nel caso in esame, non essendo la confisca stata oggetto di accordo delle parti, avverso tale statuizione è proponibi ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione che va trattato nelle fo ordinarie, esulando tale doglianza da quelle per le quali si applica la speciale disciplina det t'”)
dall’art. 610 comma 5 bis cod.proc.pen.. Ne consegue che quanto ad COGNOME va dispos separazione della posizione processuale e la trasmissione degli atti alla cancelleria c la formazione di autonomo fascicolo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi proposti da NOME COGNOME e NOME COGNOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore dell delle ammende.
Dispone lo stralcio del ricorso proposto da NOME e l’invio alla canc centrale per la registrazione di autonomo procedimento.
Roma, 8 novembre 2023
kC
(– NOME COGNOME