Ricorso Patteggiamento: Quando la Cassazione Dichiara l’Inammissibilità
Il ricorso patteggiamento rappresenta uno strumento di impugnazione con confini ben definiti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito la linea rigorosa del legislatore, dichiarando inammissibile un ricorso che contestava la motivazione di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere quali sono i limiti invalicabili per chi intende contestare un patteggiamento.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale. Il ricorrente lamentava, in sostanza, una carenza di motivazione da parte del giudice di merito. A suo dire, il giudice non avrebbe adeguatamente valutato la sussistenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale, prima di ratificare l’accordo sulla pena.
I Limiti al Ricorso Patteggiamento secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha respinto le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’interpretazione letterale e rigorosa dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma elenca in modo tassativo i motivi per cui è possibile presentare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento. Tra questi non figura la presunta carenza di motivazione in merito alla possibilità di un proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
La Corte ha quindi stabilito che il motivo sollevato dal ricorrente esulava dal perimetro dei vizi denunciabili, rendendo l’impugnazione, di fatto, non consentita dalla legge.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte di Cassazione è chiara e si allinea a un orientamento giurisprudenziale consolidato. Il patteggiamento è un rito premiale che si basa su un accordo tra accusa e difesa. L’imputato, accettando di patteggiare, rinuncia a contestare nel merito l’accusa in cambio di uno sconto di pena. Permettere un’impugnazione ampia per motivi non espressamente previsti dalla legge snaturerebbe la funzione stessa dell’istituto, che è quella di definire rapidamente il processo.
L’ordinanza ha inoltre specificato che l’inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’articolo 610, comma 5-bis c.p.p., la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, tale somma è stata equamente determinata in 3.000,00 euro, a sanzione dell’uso improprio dello strumento processuale.
Le Conclusioni
Questa pronuncia della Corte di Cassazione conferma che le vie per impugnare una sentenza di patteggiamento sono estremamente limitate. Chi opta per questo rito speciale deve essere consapevole che le possibilità di contestare la decisione del giudice sono circoscritte ai soli casi previsti dalla legge. L’introduzione di un ricorso basato su motivi non consentiti, come la critica alla valutazione del giudice sulla non evidenza delle cause di proscioglimento, non solo è destinato al fallimento, ma espone anche a significative conseguenze economiche. La decisione serve da monito sulla necessità di una valutazione attenta e consapevole prima di accedere al rito dell’applicazione della pena su richiesta.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per carenza di motivazione sulle condizioni di proscioglimento?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che questo motivo non rientra tra i casi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, che elenca i motivi di ricorso ammessi.
Cosa succede se si presenta un ricorso inammissibile contro una sentenza di patteggiamento?
La presentazione di un ricorso inammissibile comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000,00 euro.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo addotto, ovvero la mancata valutazione delle condizioni per un proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p., non è contemplato tra quelli specificamente consentiti dalla legge per impugnare una sentenza di patteggiamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6116 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6116 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 06/07/1985
avverso la sentenza del 25/06/2024 del GIP TRIBUNALE di BIELLA
dato avvi o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che il ricorso di COGNOME con il quale si deduca la carenza di motivazione di una sentenza emessa ex art. 444 cod. proc peri., delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. non rientra fra i casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen;
ritenuto che dall’inammissibilità del ricorso, dichiarata con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorren4 ‘ e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/12/2024.