Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 18017 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 18017 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASTELFRANCO VENETO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2023 del TRIBUNALE di TREVISO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; si è proceduto ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19 ottobre 2023, il Tribunale di Treviso applicava a NOME COGNOME la pena concordata fra le parti per i delitti di cui agli artt. 624, 625 nn 2 e 5 (capo D) e 493 ter (capo F) cod. pen., sostituendola con la detenzione domiciliare per pari periodo di tempo, aggiungendovi le prescrizioni riportate in dispositivo.
Propone ricorso l’imputato, a mezzo dei propri difensori AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, deducendo, con l’unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione non avendo il Tribunale vagliato la ricorrenza delle ipotesi di cui all’art. 129 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
L’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento “solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o dell misura di sicurezza”.
Il motivo addotto nel presente ricorso — la possibile configurabilità, ipotizzata peraltro in modo del tutto generico, di una delle ipotesi previste dall’art. 129 cod. proc. pen. – è pertanto inammissibile.
L’inammissibilità deve essere dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen..
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma il 21 marzo 2024.