Ricorso Patteggiamento: Quando è Ammesso? L’Analisi della Cassazione
Il ricorso patteggiamento rappresenta una delle questioni più delicate della procedura penale, specialmente dopo le modifiche introdotte dalla Legge n. 103/2017. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, fornisce un chiaro promemoria sui limiti stringenti che regolano l’impugnazione di una sentenza emessa a seguito di accordo tra le parti. Questo caso evidenzia come non tutte le doglianze possano superare il vaglio di ammissibilità, ribadendo la natura eccezionale di tale rimedio processuale.
I Fatti del Caso
Tre imputati, dopo aver concordato la pena con il Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (il cosiddetto patteggiamento), hanno visto la loro richiesta accolta dal Tribunale di Piacenza. Nonostante l’accordo, gli stessi hanno deciso di presentare un unico ricorso per Cassazione tramite il loro difensore. L’obiettivo era contestare alcuni aspetti della sentenza, sperando in una revisione da parte della Suprema Corte.
I Limiti del Ricorso Patteggiamento
I motivi sollevati dagli imputati nel loro ricorso erano specifici: lamentavano una violazione di legge e una carenza di motivazione riguardo a due punti chiave:
1. La quantificazione della pena applicata.
2. Il mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti (D.P.R. 309/1990), relativa ai fatti di lieve entità.
Tuttavia, queste motivazioni si sono scontrate con il muro normativo eretto dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, basando la propria decisione sull’interpretazione rigorosa dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., come modificato dalla Legge n. 103/2017. La norma elenca tassativamente i soli motivi per cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento. Essi sono:
* Vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato di patteggiare.
* Difetto di correlazione tra l’accusa formulata e la sentenza emessa.
* Erronea qualificazione giuridica del fatto contestato.
* Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
I giudici hanno sottolineato che le critiche mosse dagli imputati, relative alla valutazione della pena e al mancato riconoscimento di un’attenuante, non rientrano in nessuna di queste categorie. Si tratta di questioni di merito che, per loro natura, sono escluse dalla possibilità di impugnazione in caso di patteggiamento, poiché l’accordo sulla pena implica una rinuncia a contestare tali aspetti.
Di conseguenza, non sussistendo i presupposti di legge, la Corte ha rigettato i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di quattromila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale: il patteggiamento è un accordo che limita fortemente le successive possibilità di impugnazione. La riforma del 2017 ha cristallizzato questa tendenza, circoscrivendo il ricorso a vizi gravi e specifici che intaccano la legalità dell’accordo o della pena, ma non le valutazioni di merito che ne sono alla base. Chi sceglie la via del patteggiamento deve essere consapevole che sta rinunciando a contestare la congruità della pena o l’applicazione delle attenuanti, a meno che non si configuri una vera e propria illegalità. La decisione della Cassazione serve quindi come un importante monito sulla necessità di una valutazione attenta e consapevole prima di accedere a questo rito speciale.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, secondo la normativa vigente (art. 448, comma 2-bis, c.p.p.), l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento è possibile solo per un numero limitato e specifico di motivi.
Quali sono i motivi validi per un ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
I motivi ammessi sono esclusivamente quelli attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La contestazione sulla quantità della pena o sul mancato riconoscimento di un’attenuante è un motivo valido per ricorrere?
No, come chiarito in questa ordinanza, tali contestazioni non rientrano nei casi tassativamente previsti dalla legge e, pertanto, rendono il ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32320 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32320 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
NOME COGNOME (CUI 0611X5X) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2024 del TRIBUNALE di PIACENZA
A:lato avviso alle iparti4
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ricorrono, con un unico atto e a mezzo dello stesso difensore, avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. dal Tribunale d Piacenza per i reati loro rispettivamente ascritti.
Ritenuto che i motivi sollevati (violazione di legge e mancanza di motivazione con riguardo alla pena e al mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) sono inammissibili, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura sicurezza, casi nei quali non rientrano all’evidenza i vizi denunciati;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Pres