Ricorso Patteggiamento: Quando è Ammesso e Quando è Inammissibile
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è uno strumento processuale fondamentale nel nostro ordinamento. Tuttavia, le vie per impugnare la sentenza che ne deriva sono strette e ben definite. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 33167/2024) ci offre un’occasione preziosa per chiarire i limiti del ricorso patteggiamento, specificando quali motivi possono essere validamente presentati e quali sono destinati all’inammissibilità.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato riguarda un imputato che, dopo aver concordato una pena con il pubblico ministero, ratificata dal Tribunale, ha deciso di presentare ricorso per cassazione. La sua doglianza non riguardava un errore nel calcolo della pena o un vizio della sua volontà, bensì la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche da parte del giudice di primo grado.
I Motivi del Ricorso e le Norme di Riferimento
La difesa dell’imputato ha basato il proprio ricorso patteggiamento su un presunto vizio di motivazione, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto concedere le attenuanti generiche. Tuttavia, questa argomentazione si scontra con una modifica legislativa cruciale introdotta dalla legge n. 103 del 2017.
Questa riforma ha introdotto il comma 2-bis all’articolo 448 del codice di procedura penale, che elenca in modo tassativo i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento. Essi sono:
1. Vizi della volontà: se il consenso dell’imputato non è stato espresso liberamente.
2. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo errato.
3. Difetto di correlazione: se c’è discordanza tra quanto richiesto dalle parti e quanto deciso dal giudice.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: se la sanzione applicata è contraria alla legge.
Come si può notare, la valutazione sulla concessione o meno delle attenuanti generiche non rientra in questo elenco chiuso.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una motivazione tanto sintetica quanto ineccepibile, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ribadito che, a seguito della riforma del 2017, le censure proponibili contro una sentenza di patteggiamento sono state drasticamente limitate. Il motivo sollevato dal ricorrente, relativo alle attenuanti generiche, esula completamente dal perimetro tracciato dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
La Corte ha chiarito che il legislatore ha voluto rendere più stabile e definitivo l’accordo raggiunto tra accusa e difesa, limitando le possibilità di impugnazione a vizi strutturali e di legalità, escludendo questioni di merito come l’opportunità di concedere o meno le attenuanti. La decisione si allinea a un orientamento giurisprudenziale consolidato (richiamando la sentenza n. 4727 del 2018), che conferma la natura eccezionale dell’impugnazione del patteggiamento.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito importante: chi sceglie la via del patteggiamento deve essere consapevole che le possibilità di rimettere in discussione la sentenza sono estremamente ridotte. Il ricorso patteggiamento non è uno strumento per contestare le valutazioni di merito del giudice, ma solo per denunciare specifici e gravi vizi procedurali o di legalità. La conseguenza di un ricorso basato su motivi non consentiti è, come in questo caso, la declaratoria di inammissibilità, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per la mancata concessione delle attenuanti generiche?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che, a seguito della riforma introdotta con la legge n. 103 del 2017, la mancata concessione delle attenuanti generiche non rientra tra i motivi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale per i quali è ammesso il ricorso.
Quali sono gli unici motivi validi per presentare un ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
I motivi ammessi sono esclusivamente quelli attinenti a: espressione della volontà dell’imputato, erronea qualificazione giuridica del fatto, difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, e illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa accade se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, determinata equitativamente dal giudice, in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33167 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 33167 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2024 del TRIBUNALE di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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FATTO E DIRITTO
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, COGNOME NOME impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Catania con cui gli è stata applicata la pena ritenut giustizia in ordine al reato ascritto
La difesa deduce vizi di motivazione quanto ad omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rit dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle part Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, all’erronea qualificazione gi del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all’illegalità de della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 11/01/2018, Oboroceanu, Rv, 272014).
All’inammissibilità dei ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/07/2024