Ricorso Patteggiamento: La Cassazione e i Confini Invalicabili dell’Impugnazione
L’istituto del patteggiamento rappresenta una delle vie più comuni per la definizione dei procedimenti penali, ma quali sono i limiti per contestare la sentenza che ne deriva? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui confini invalicabili del ricorso patteggiamento, chiarendo quali motivi possono essere validamente presentati e quali, invece, sono destinati a un’inevitabile declaratoria di inammissibilità. Questo provvedimento è fondamentale per comprendere la portata dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Il Caso in Esame
Un imputato, dopo aver definito la sua posizione con una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Monza, decideva di presentare ricorso per Cassazione. La difesa lamentava un ‘vizio di motivazione’, sostenendo che il giudice di primo grado avesse omesso di valutare la possibile sussistenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, come previsto dall’art. 129 c.p.p. In sostanza, si contestava non la violazione di una norma specifica, ma il percorso logico-giuridico seguito dal giudice nell’applicare la pena concordata.
I Limiti Tassativi del Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha immediatamente inquadrato la questione nell’ambito dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Questa norma, introdotta per deflazionare il carico dei giudizi di legittimità, delimita in modo rigoroso i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento. Il legislatore ha scelto di limitare il controllo di legalità solo a specifiche ipotesi, escludendo un sindacato generalizzato sulla decisione.
I motivi ammessi sono esclusivamente:
1. L’errata espressione della volontà dell’imputato.
2. Il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
3. L’erronea qualificazione giuridica del fatto.
4. L’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Come si evince, si tratta di violazioni di legge puntuali e non di censure sulla coerenza o completezza della motivazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
Basandosi su questa premessa normativa, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato che le doglianze del ricorrente, concentrate sul vizio di motivazione, non rientravano in nessuna delle categorie tassativamente elencate dalla legge. Di conseguenza, l’impugnazione è stata respinta senza neanche entrare nel merito delle argomentazioni difensive.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è netta e si fonda su un’interpretazione letterale e teleologica della norma. I giudici hanno spiegato che il controllo di legalità ammesso per il ricorso patteggiamento riguarda la ‘violazione della legge’, non la ‘carenza di motivazione’. Attaccare il percorso argomentativo del giudice, come nel caso di specie, significa sollevare una questione di merito preclusa in questa sede. La scelta del patteggiamento implica una rinuncia a contestare l’accertamento del fatto e la valutazione delle prove, e il controllo successivo deve rimanere confinato ai soli errori di diritto espressamente previsti. A causa dell’inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato e offre un monito importante per la difesa. La scelta di accedere al patteggiamento deve essere ponderata, tenendo conto che le possibilità di impugnazione successive sono estremamente ridotte. Un eventuale ricorso deve essere fondato su motivi solidi e rientranti nel perimetro dell’art. 448, comma 2-bis c.p.p., per non incorrere in una sicura declaratoria di inammissibilità con le relative conseguenze economiche. La sentenza di patteggiamento, una volta emessa, acquisisce una stabilità quasi definitiva, salvo vizi di legalità ben specifici e non generiche censure sulla motivazione.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per un vizio di motivazione?
No, la Corte di Cassazione chiarisce che il vizio di motivazione non rientra tra i motivi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis c.p.p., il quale limita l’impugnazione a specifiche violazioni di legge.
Quali sono i motivi ammessi per il ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
Il ricorso è consentito solo quando si contesta l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto, l’illegalità della pena o l’illegalità di una misura di sicurezza.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, stabilita dal giudice, a favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41690 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41690 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2024 del GIP TRIBUNALE di MONZA
dato avi GLYPH alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato dal difensore NOME COGNOME è inammissibile.
Con il ricorso si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Gip del Tribunale di Monza del 6 giugno 2024 deducendo il vizio di motivazione per l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen con censure relative alla pena che non rientrano fra i casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina gene di cui all’art. 606 cod. proc. pen., delimita l’impugnazione riducendola ai sol tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettend il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che rigua l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e se l’erronea qualificazione giuridica del fatto, l’illegalità della pena o della misura di sicurez
Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazion legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti del decisione.
L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione came non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento dell spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende
Cs i dciso il 28 ottobre 2024