Ricorso Patteggiamento: La Cassazione Fissa i Paletti sui Motivi di Impugnazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce in modo definitivo i confini del ricorso patteggiamento, sottolineando come l’impugnazione di una sentenza emessa a seguito di accordo tra le parti sia soggetta a limiti ben precisi. La decisione in esame offre uno spunto fondamentale per comprendere quando e perché è possibile contestare una sentenza di patteggiamento, escludendo categoricamente il vizio di motivazione dai motivi validi.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato dalla difesa di un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP). Il ricorrente lamentava un vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di merito avesse omesso di valutare la sussistenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale. In sostanza, la difesa contestava non la legalità della pena concordata, ma il ragionamento del giudice che aveva portato alla ratifica dell’accordo.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno richiamato la specifica disciplina che regola le impugnazioni delle sentenze di patteggiamento, contenuta nell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta per deflazionare il carico giudiziario e dare maggiore stabilità agli accordi processuali, delimita in modo tassativo i motivi per cui è possibile presentare ricorso.
La conseguenza diretta dell’inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto tale importo equo, considerando che l’impugnazione era stata promossa per ragioni non più consentite dalla legge.
Le motivazioni
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione restrittiva dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La Corte ha spiegato che la legge ha voluto limitare il controllo di legalità sulle sentenze di patteggiamento solo a specifiche e gravi violazioni di legge. I motivi ammessi riguardano esclusivamente:
1. L’espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento è stato viziato.
2. Il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha emesso una decisione che non corrisponde all’accordo raggiunto.
3. L’erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo palesemente sbagliato.
4. L’illegalità della pena o della misura di sicurezza: se la sanzione applicata è contraria alla legge (ad esempio, superiore al massimo edittale).
La Corte ha sottolineato che questi motivi attengono a violazioni di legge e non a difetti nella motivazione. Ammettere un sindacato sulla motivazione con cui il giudice ha ratificato l’accordo snaturerebbe la logica del patteggiamento, che si fonda proprio sulla rinuncia delle parti a un pieno accertamento dei fatti in cambio di una pena ridotta. Pertanto, lamentare una motivazione carente non rientra e non può rientrare tra le censure ammissibili.
Le conclusioni
Questa ordinanza consolida un principio fondamentale della procedura penale: la sentenza di patteggiamento gode di una stabilità rafforzata. L’intento del legislatore è chiaro: evitare impugnazioni dilatorie o pretestuose, che vanificherebbero l’efficienza del rito speciale. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, il messaggio è inequivocabile: l’accordo sulla pena, una volta ratificato dal giudice, può essere messo in discussione solo per vizi strutturali e non per riesaminare il merito della valutazione del giudice. La scelta di patteggiare implica una rinuncia consapevole a far valere determinate censure, tra cui, appunto, quelle relative all’apparato motivazionale della sentenza.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per un difetto di motivazione?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che i motivi di ricorso sono tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e tra questi non rientra il vizio di motivazione, poiché il controllo di legalità è limitato a specifiche violazioni di legge.
Quali sono i motivi per cui si può fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
Il ricorso è ammesso solo per violazioni di legge che riguardano l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto, o l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro a favore della cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 c.p.p., poiché il ricorso è stato esperito per ragioni non consentite dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41678 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41678 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2024 del GIP TRIBUNALE di VELLETRI
dato avi GLYPH alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato dal difensore di NOME è inammissibile.
Con il ricorso si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Gip del Tribunale di Velletri del 10 luglio 2024 deducendo il vizio di motivazione per l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. con censure relative alla pena che non rientrano fra i casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina gener di cui all’art. 606 cod. proc. pen., delimita l’impugnazione riducendola ai soli tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che rigua l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sen l’erronea qualificazione giuridica del fatto, l’illegalità della pena o della misura di sicurezz
Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazione legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti dell decisione.
L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camer non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende