Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile? La Cassazione Fissa i Paletti
Il ricorso patteggiamento rappresenta una delle questioni più delicate nel panorama della procedura penale. Se da un lato il patteggiamento è uno strumento deflattivo che permette di chiudere un procedimento in tempi rapidi, dall’altro le possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva sono estremamente limitate. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i confini invalicabili di tale impugnazione, dichiarando inammissibile un ricorso basato su un presunto vizio di motivazione. Questa decisione offre spunti fondamentali per comprendere la logica del legislatore e le conseguenze per chi tenta di rimettere in discussione l’accordo raggiunto.
I Fatti del Caso: L’impugnazione di una Sentenza di Patteggiamento
Il caso trae origine dal ricorso presentato dalla difesa di un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Venezia. Il ricorrente non contestava l’accordo in sé, ma deduceva un vizio di motivazione da parte del giudice di merito. In particolare, si lamentava l’omessa valutazione delle condizioni che avrebbero potuto portare a un proscioglimento immediato, ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale. Inoltre, il ricorso conteneva censure relative al trattamento sanzionatorio, specificamente sul bilanciamento delle circostanze e sulla ritenuta recidiva.
La Disciplina del Ricorso Patteggiamento e i Limiti dell’Art. 448 c.p.p.
La Corte di Cassazione ha immediatamente inquadrato la questione nell’ambito della disciplina speciale prevista per l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento. L’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, in deroga alla disciplina generale dei ricorsi, delimita in modo tassativo i motivi per cui si può contestare un patteggiamento.
I casi consentiti sono esclusivamente:
1. Mancata espressione del consenso da parte dell’imputato.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Qualsiasi altro motivo, inclusi quelli legati a vizi di motivazione come nel caso di specie, non rientra in questo perimetro ristretto. Il controllo di legalità è ammesso solo per violazioni di legge specifiche e non per valutazioni discrezionali del giudice.
Le Motivazioni della Cassazione: Inammissibilità del Ricorso
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso patteggiamento palesemente inammissibile. La motivazione della decisione è netta e si fonda su un’interpretazione rigorosa della norma. Le censure sollevate dal ricorrente, relative alla mancata valutazione per un proscioglimento e al trattamento sanzionatorio, attengono alla sfera della motivazione della sentenza. Tuttavia, l’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. non prevede il vizio di motivazione tra i motivi di ricorso.
La Corte ha chiarito che il legislatore ha voluto limitare drasticamente l’impugnazione per dare stabilità agli accordi processuali, ammettendo un controllo solo su precise violazioni di legge e non sulla congruità del ragionamento del giudice. Citando precedenti conformi, la Cassazione ha ribadito che il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazione della legge, e non anche alla carente motivazione.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
La declaratoria di inammissibilità ha comportato non solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è stata ritenuta equa, poiché il ricorso è stato esperito per ragioni che la legge non consente più. La decisione rappresenta un monito importante: impugnare una sentenza di patteggiamento al di fuori dei casi tassativamente previsti è un’azione non solo destinata all’insuccesso, ma anche economicamente onerosa per l’imputato.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per qualsiasi motivo?
No, la legge (art. 448, comma 2-bis, c.p.p.) limita tassativamente i motivi di ricorso a specifiche violazioni di legge, come problemi nel consenso dell’imputato, erronea qualificazione giuridica del fatto o illegalità della pena.
Un vizio di motivazione sul bilanciamento delle circostanze è un motivo valido per il ricorso patteggiamento?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che il vizio di motivazione, anche se relativo al trattamento sanzionatorio, non rientra tra i casi previsti dalla legge per impugnare una sentenza di patteggiamento.
Cosa succede se si presenta un ricorso inammissibile contro una sentenza di patteggiamento?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte per motivi non consentiti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41668 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41668 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2024 del TRIBUNALE di VENEZIA
dato avio alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato dal difensore di NOME è inammissibile. Con il ricorso si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Venezia del 30 maggio 2024 deducendo il vizio di motivazione per l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. c censure sul trattamento sanzionatorio (in particolare sul bilanciamento delle circostanz sulla ritenuta recidiva) che non rientrano fra i casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina gen di cui all’art. 606 cod. proc. pen., delimita l’impugnazione riducendola ai sol tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettend il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che rigu l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e se l’erronea qualificazione giuridica del fatto, l’illegalità della pena o della misura di sicure
Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazion legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti de decisione.
L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione came non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento del spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende
Il Cons. COGNOME