Ricorso Patteggiamento: Quando è Ammesso e Quando è Inammissibile
L’impugnazione di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, comunemente nota come patteggiamento, è soggetta a regole molto rigide. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti del ricorso patteggiamento, chiarendo quali motivi possono essere validamente presentati e quali, invece, conducono a una declaratoria di inammissibilità. Questo caso evidenzia l’importanza di comprendere a fondo le norme procedurali per evitare conseguenze negative, come la condanna a spese e sanzioni.
Il Caso Concreto: Un’Impugnazione Oltre i Limiti
Nel caso di specie, la difesa di un imputato aveva presentato ricorso contro una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Lodi. Il motivo principale del ricorso era il presunto vizio di motivazione della sentenza. Secondo il ricorrente, il giudice di merito non avrebbe adeguatamente valutato la sussistenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale.
L’imputato, attraverso il suo difensore, contestava quindi una presunta omissione da parte del giudice, ritenendo che la motivazione fosse carente su un punto cruciale del processo decisionale. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha respinto questa argomentazione, dichiarando il ricorso inammissibile.
I Limiti del Ricorso Patteggiamento secondo la Cassazione
La Corte Suprema ha fondato la sua decisione sull’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta per deflazionare il carico giudiziario e dare maggiore stabilità alle sentenze di patteggiamento, delimita in modo tassativo i motivi per cui è possibile presentare ricorso.
I Motivi Tassativi di Impugnazione
La legge stabilisce che il controllo di legalità su una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per contestare specifiche violazioni di legge. Queste includono:
* Vizi nell’espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento non è stato espresso liberamente e consapevolmente.
* Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha emesso una decisione che non corrisponde a quanto concordato tra le parti.
* Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo errato.
* Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata: se la sanzione è contraria alla legge o non prevista per quel tipo di reato.
L’Esclusione del Vizio di Motivazione
La Cassazione ha ribadito che il vizio di motivazione, sia per carenza che per illogicità, non rientra nell’elenco dei motivi ammessi dall’art. 448, comma 2-bis c.p.p. La norma circoscrive l’impugnazione alle sole ipotesi di violazione diretta della legge relative ai punti sopra elencati, escludendo una revisione del percorso argomentativo del giudice di merito. Il ricorso presentato, basandosi proprio su una presunta carenza motivazionale, è stato quindi ritenuto al di fuori del perimetro consentito dalla legge.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si basano su un principio di stretta legalità e sulla volontà del legislatore di limitare le impugnazioni meramente dilatorie o pretestuose contro le sentenze di patteggiamento. La decisione è stata presa con ordinanza, senza formalità di rito e in una trattazione camerale non partecipata, come previsto dall’articolo 610, comma 5-bis c.p.p., una procedura accelerata riservata ai casi di manifesta inammissibilità. I giudici hanno richiamato precedenti giurisprudenziali conformi (Sez. 2, n. 4727/2018 e Sez. 6, n. 8912/2018), consolidando un orientamento ormai pacifico. La Corte ha sottolineato come le censure proposte dal ricorrente non rientrassero in nessuno dei casi previsti, configurandosi come un tentativo di riesaminare il merito della decisione attraverso la lente del vizio di motivazione, possibilità preclusa dalla normativa vigente.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Sentenza
La pronuncia di inammissibilità ha comportato due conseguenze negative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, in applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, è stato condannato al versamento di una somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è stata considerata equa dalla Corte, proprio perché il ricorso è stato proposto per ragioni che la legge non consente più. La decisione rappresenta un chiaro monito: il ricorso patteggiamento è uno strumento eccezionale, da utilizzare solo quando si ravvisano violazioni di legge specifiche e non per contestare l’apparato motivazionale della sentenza, pena l’inammissibilità e l’applicazione di sanzioni economiche.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per un vizio di motivazione?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che il vizio di motivazione non rientra tra i motivi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale per impugnare una sentenza di patteggiamento.
Quali sono i motivi per cui si può fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
I motivi sono specifici e riguardano la violazione di legge in merito a: espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro a favore della cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41659 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41659 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/03/2024 del GIP TRIBUNALE di LODI
dato GLYPH iso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato dal difensore di NOME è inammissibile. Con il ricorso si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Gip del Tribunale di Lodi del 18 marzo 2024 deducendo il vizio di motivazione per l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pe con censure che non rientrano fra i casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina gen di cui all’art. 606 cod. proc. pen., delimita l’impugnazione riducendola ai sol tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettend il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che rigu l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e s l’erronea qualificazione giuridica del fatto, l’illegalità della pena o .della misura di sicurezza.
Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazion legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti de decisione.
L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione came non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento del spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende
Il Consigliere estensore
Così deciso il 28 ottobre 2024 GLYPH Il Presidente