Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41017 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41017 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PAGANI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/04/2024 del GIP TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE
r erato avviso alle partil udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con sentenza emessa in data 23 aprile 2024, secondo il rito di cui all’art. 444 cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore ha applicato a NOME COGNOME la pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 4.000 di multa per vari reati, commesso o accertati in data 17/01/2024.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, articolando tre motivi.
Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione in merito alla ricostruzione del fatto, avendo il giudice omesso di indicare gli elementi di fatto e di diritto su cui ha fondato la decisione.
Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge per l’omessa valutazione della sussistenza del necessario dolo.
Con il terzo motivo di ricorso deduce l’omessa motivazione circa la possibilità di un proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, trattandosi di impugnazione proposta avverso una sentenza di applicazione della pena al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. Tale norma, introdotta dall’art. 1, comma 50, legge n. 103/2017, limita la ricorribffità in cassazione delle sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., ai «motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza».
Con i primi due motivi di ricorso il ricorrente deduce, invece, l’omessa motivazione in merito agli elementi oggettivo e soggettivo dei reati ritenuti sussistenti: si tratta, pertanto, di motivo inammissibili perché non consentiti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., nonché manifestamente infondati, atteso che il giudice ha esplicitamente indicato gli elementi di prova relativi a ciascuno dei reati contestati.
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l’omessa valutazione della possibilità di un proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. Anche questo motivo è inammissibile, in quanto non consentito dal codice di rito, ed è, peraltro, manifestamente infondato perché la motivazione del giudice, in ordine alla sussistenza di idonee prove a sostegno dell’accusa, rende evidentemente non ipotizzabile l’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.
Deve, in particolare, applicarsi il principio dettato da questa Corte, secondo cui «In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate» (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337)
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2024
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Il Consigliere estensore
NOME Preside te