Ricorso Patteggiamento: La Cassazione Conferma i Limiti Tassativi
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato i rigidi paletti normativi che regolano l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento. La decisione sottolinea come, dopo la riforma del 2017, il ricorso patteggiamento sia diventato un’opzione esercitabile solo in casi eccezionali e ben definiti, escludendo motivi che in passato potevano trovare accoglimento. Analizziamo questa importante pronuncia per capire le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di un accordo con la Pubblica Accusa, otteneva dal Tribunale una sentenza di applicazione della pena su richiesta (il cosiddetto patteggiamento) per una serie di reati, tra cui quelli previsti dagli artt. 477, 482, 658 e 340 del codice penale.
Nonostante l’accordo raggiunto, il difensore dell’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione avverso tale sentenza. Il motivo principale del ricorso era la presunta violazione degli articoli 129 e 444 del codice di procedura penale, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto verificare la sussistenza di cause di proscioglimento prima di ratificare il patteggiamento.
La Questione del Ricorso Patteggiamento Post-Riforma
Il cuore della questione giuridica risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta dalla legge n. 103 del 2017 (nota come Riforma Orlando), ha drasticamente limitato le possibilità di impugnare una sentenza di patteggiamento.
La legge stabilisce che il ricorso è proponibile solo per motivi specifici e tassativi:
1. Vizi nell’espressione della volontà dell’imputato di patteggiare.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza emessa.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto contestato.
4. Illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta.
Qualsiasi altro motivo, inclusa la mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., è considerato al di fuori del perimetro di ammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, nell’esaminare il caso, ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. I giudici hanno chiarito che il motivo addotto dal ricorrente – la presunta violazione dell’obbligo del giudice di verificare la possibilità di un proscioglimento immediato – non rientra in nessuna delle quattro categorie consentite dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Citando un proprio precedente consolidato (Sez. F, n. 28742 del 2020), la Corte ha ribadito che la riforma del 2017 ha volutamente ristretto l’ambito dell’impugnabilità per dare maggiore stabilità e definitività alle sentenze di patteggiamento. Dedurre un vizio di violazione di legge per la mancata verifica delle cause di proscioglimento è, pertanto, una doglianza non più proponibile in sede di legittimità.
Di conseguenza, il ricorso è stato respinto de plano (cioè senza udienza) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 4.000,00 Euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale ormai granitico. L’accesso al ricorso patteggiamento è un’ipotesi residuale, confinata a vizi gravi e specifici che attengono alla formazione della volontà, alla struttura dell’accordo o all’illegalità della sanzione. La scelta di patteggiare è, quindi, una decisione che comporta una quasi definitiva rinuncia a future contestazioni nel merito. Per la difesa, ciò significa che la valutazione sulla convenienza del rito alternativo deve essere ancora più ponderata, essendo le successive vie di impugnazione estremamente limitate.
Perché il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è stato dichiarato inammissibile?
Perché il motivo del ricorso, basato sulla presunta mancata verifica di cause di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.), non rientra nell’elenco tassativo dei motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento, come stabilito dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono gli unici motivi per cui si può fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
Il ricorso è ammesso solo per motivi relativi all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per l’imputato?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, 4.000,00 Euro) in favore della Cassa delle ammende, oltre alla conferma definitiva della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40202 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40202 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a AGRIGENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/04/2024 del TRIBUNALE di BOLOGNA
o avviso alle parti; 3
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., é stata applicata a COGNOME NOME, per i delitti di cui agli artt. 477, 482, 658 e 340 cod. pen., la pena concordata con la Pubblica Accusa;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, lamentando, con un solo motivo, la violazione degli artt. 129, e 444 cod. proc. pen.;
che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza
che, in particolare, questa Corte ha affermato che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate. (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761);
che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 ottobre 2024
Il Presidente