Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38526 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38526 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/09/2023 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che con sentenza pronunCiata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. in data 8 settembre 2023 il Tribunale di Roma ha applicato nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME la pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione ed C 20.000 di multa e nei confronti di COGNOME NOME la pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed C 14.000 di multa avendoli ritenuti colpevoli per I reati di cui epigrafe;
che per l’annullamento di predetta sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione disgiuntamente con atti di medesimo tenore con cui eccepivano il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento alla statuizione di reità.
Considerato che i ricorsi sono inammissibili;
che i ricorsi – trattati ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen devono essere dichiarati inammissibili, perché proposti al di fuori dei casi consentiti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Cfr. Sez. 5, ord. n. 28604 del 04/06/2018, Imran, Rv. 273169; Sez. 6, ord. n. 8912 del, 20/02/2018 S., Rv. 272389; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014);
che in deroga a quanto in via generale stabilito dall’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., la previsione da ultimo richiamata dispone infatti che contro la sentenza di patteggiamento può essere proposto ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica d fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza»;
che nel caso di specie non ha formato oggetto di impugnazione alcuno dei succitati motivi;
che i ricorsi devono perciò essere dichiarati inammissibili e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità dei ricorsi consegue, norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. ·S”” \
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024
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