Ricorso Patteggiamento: Quando la Cassazione lo Dichiara Inammissibile
Il patteggiamento è una scelta processuale che può portare a una rapida definizione del procedimento, ma cosa succede se si vuole contestare la sentenza? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i rigidi confini entro cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento, sottolineando come non tutti i motivi di doglianza siano ammessi. Questo articolo analizza la decisione e le sue implicazioni pratiche, spiegando perché l’impugnazione è stata respinta.
I Fatti del Caso: L’Appello Contro il Patteggiamento
Il caso nasce dal ricorso di un imputato contro una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare di Verona. L’imputato lamentava, in sostanza, una violazione di legge e un vizio di motivazione in relazione all’articolo 129 del codice di procedura penale. Tale articolo prevede che il giudice, in ogni stato e grado del processo, debba dichiarare d’ufficio il proscioglimento dell’imputato se risulta evidente che il fatto non sussiste, che l’imputato non lo ha commesso, che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato.
Secondo la difesa, il giudice di primo grado avrebbe dovuto prosciogliere l’imputato invece di accogliere la richiesta di patteggiamento. Sulla base di questa argomentazione, è stato presentato ricorso in Cassazione.
I Limiti al Ricorso Patteggiamento secondo la Legge
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il caso, ha immediatamente richiamato l’attenzione sull’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta con la riforma del 2017, ha drasticamente limitato i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento. Il legislatore ha voluto così garantire la stabilità di queste decisioni, che nascono da un accordo tra accusa e difesa.
In base a questa disposizione, il ricorso patteggiamento è proponibile solo per motivi specifici, quali:
* Difetti nell’espressione della volontà dell’imputato;
* Mancata correlazione tra la richiesta e la sentenza;
* Erronea qualificazione giuridica del fatto;
* Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Qualsiasi altro motivo di doglianza è, per legge, inammissibile.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha stabilito che il motivo addotto dal ricorrente non rientrava in nessuna delle categorie consentite dall’art. 448, comma 2-bis. Contestare la mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p. non equivale a lamentare un’erronea qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena. Inoltre, i giudici hanno evidenziato come la censura fosse palesemente contraddetta dal contenuto della sentenza impugnata, nella quale il GUP aveva esplicitamente menzionato l’art. 129 c.p.p., escludendone l’applicazione sulla base delle risultanze investigative.
Di conseguenza, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile “de plano”, ovvero senza necessità di un’udienza formale, come previsto dall’articolo 610, comma 5-bis, c.p.p. per questi casi. L’imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro alla Cassa delle ammende, non essendo stata ravvisata un’assenza di colpa nel proporre l’impugnazione.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma l’orientamento rigoroso della giurisprudenza sui limiti all’impugnazione delle sentenze di patteggiamento. La decisione sottolinea che la scelta di questo rito alternativo implica una sostanziale accettazione della qualificazione giuridica del fatto e della pena concordata, precludendo successive contestazioni su aspetti che non rientrano nei vizi tassativamente elencati dalla legge. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, emerge chiaramente che il ricorso patteggiamento è uno strumento da utilizzare con estrema cautela e solo in presenza di vizi specifici e palesi, per evitare una declaratoria di inammissibilità e le conseguenti sanzioni economiche.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. L’impugnazione di una sentenza di patteggiamento è consentita solo per specifici motivi tassativamente elencati dalla legge, come previsto dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono i motivi validi per un ricorso patteggiamento in Cassazione?
I motivi validi sono: problemi legati all’espressione della volontà dell’imputato, mancanza di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se si presenta un ricorso per motivi non consentiti dalla legge?
Se il ricorso è proposto per motivi non consentiti, la Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36605 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36605 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERONA
dato avy..1861lre -parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto da Farhati Bile!, nel quale l’imputato lamenta inosservanza, erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento all’art. 129 cod. proc. pen.
Considerato che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tr richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto, all’illegal della pena o della misura di sicurezza.
Considerato che il rilievo difensivo non rientra tra quelli per i quali proponibile l’impugnazione e che la censura è comunque palesemente contraddetta dal contenuto della pronuncia, in cui si richiama espressamente l’art. 129 cod.proc.pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste e si indicano, sia pure in modo succinto, le risultanze delle indagini conducenti ai fini della pronuncia resa.
Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata “de plano”, poiché l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 10 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Il P GLYPH
nte