Ricorso patteggiamento: quando è inammissibile?
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un istituto fondamentale del nostro ordinamento processuale penale che permette di definire il processo in modo rapido. Tuttavia, la scelta di questo rito speciale comporta significative limitazioni al diritto di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per analizzare i confini del ricorso patteggiamento e le conseguenze di una sua proposizione al di fuori dei casi consentiti dalla legge.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Napoli. L’imputato, attraverso il suo difensore, aveva deciso di contestare la sentenza dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, sollevando una serie di censure.
L’obiettivo del ricorso era quello di ottenere un annullamento o una riforma della decisione presa in primo grado, nonostante questa fosse il risultato di un accordo tra l’imputato stesso e la pubblica accusa, formalizzato secondo le regole dell’art. 444 del codice di procedura penale.
I Limiti Normativi al Ricorso Patteggiamento
La questione centrale affrontata dalla Corte riguarda l’ambito di applicazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce in modo tassativo i motivi per cui è possibile presentare ricorso per Cassazione contro una sentenza di patteggiamento. La legge non consente un’impugnazione generica, ma la limita a specifiche violazioni, quali:
* Difetti nell’espressione della volontà dell’imputato di patteggiare.
* Mancanza di correlazione tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza emessa dal giudice.
* Errata qualificazione giuridica del fatto contestato.
* Illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta.
Qualsiasi motivo di ricorso che non rientri in questo elenco è, per definizione, inammissibile.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione è stata presa ‘senza formalità’, come previsto dall’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, una procedura accelerata riservata ai casi di manifesta inammissibilità.
Le Motivazioni
I giudici hanno rilevato che le censure proposte dal ricorrente erano ‘indeducibili’, ovvero non rientravano in alcuna delle categorie consentite dal citato art. 448, comma 2-bis. Il ricorso non contestava un vizio del consenso, un errore di calcolo della pena o una scorretta qualificazione giuridica del reato, ma altre questioni non pertinenti. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, come conseguenza di legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha giustificato l’importo della sanzione con l’ ‘elevato coefficiente di colpa’ del ricorrente nell’aver proposto un’impugnazione priva dei presupposti di legge.
Le Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: la scelta del patteggiamento è una decisione processuale che implica una rinuncia a far valere determinate contestazioni nelle fasi successive. Il ricorso patteggiamento non è uno strumento per rimettere in discussione l’accordo raggiunto, ma solo un rimedio eccezionale per correggere vizi specifici e gravi. La decisione serve da monito sulla necessità di valutare attentamente i motivi di un’eventuale impugnazione, per evitare non solo una declaratoria di inammissibilità, ma anche le significative conseguenze economiche che ne derivano.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, la sentenza di patteggiamento può essere impugnata con ricorso per Cassazione solo per i motivi specifici e tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono i motivi validi per un ricorso patteggiamento?
I motivi ammessi riguardano esclusivamente l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa accade se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, il cui importo è commisurato alla colpa nell’aver proposto un ricorso infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27336 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27336 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2022 del TRIBUNALE di NAPOLI
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile, per indeducibilit delle censure proposte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti motivi specifici attinent all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la rich e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della o della misura di sicurezza.
La declaratoria di inammissibilità dell’odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all’elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 giugno 2024