Ricorso Patteggiamento: I Limiti dell’Impugnazione secondo la Cassazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i confini stringenti entro cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento. La decisione analizza un ricorso patteggiamento proposto da un imputato, dichiarandolo inammissibile e fornendo chiarimenti cruciali sulle modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017. Questo intervento legislativo ha significativamente limitato le possibilità di appello, circoscrivendole a vizi specifici e tassativi. L’analisi di questa ordinanza è fondamentale per comprendere quando e come è possibile contestare un accordo sulla pena.
I Fatti del Caso Giudiziario
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare. L’imputato, tramite il suo difensore, ha sollevato diverse censure contro la decisione del GUP, contestando aspetti che, a suo dire, avrebbero viziato la sentenza. Il ricorso è quindi giunto all’esame della Corte di Cassazione, chiamata a valutare la sua ammissibilità prima ancora che il suo merito.
I Limiti del Ricorso Patteggiamento dopo la Riforma
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta dalla cosiddetta Riforma Orlando (legge n. 103/2017), ha stabilito che il ricorso patteggiamento in Cassazione è consentito solo per un numero chiuso di motivi. Questi sono:
1. Errata espressione della volontà dell’imputato.
2. Erronea qualificazione giuridica del fatto contestato.
3. Mancata correlazione tra la richiesta di pena e la sentenza emessa.
4. Illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta.
Qualsiasi motivo di ricorso che non rientri in una di queste quattro categorie è destinato a essere dichiarato inammissibile.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati dal ricorrente e li ha ritenuti entrambi inammissibili, seppur per ragioni differenti.
Il Primo Motivo: Estraneità ai Casi Tassativi
Il primo gruppo di censure è stato giudicato inammissibile perché le doglianze sollevate esulavano completamente dai motivi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis c.p.p. La Corte ha osservato che il ricorrente non aveva lamentato né un vizio della sua volontà, né un’errata qualificazione giuridica, né una discordanza tra richiesta e sentenza, né tantomeno l’illegalità della pena. Le sue critiche, pertanto, non potevano trovare ingresso nel giudizio di legittimità.
Il Secondo Motivo: Genericità della Censura sulla Confisca
Il secondo motivo di ricorso criticava la parte della sentenza che disponeva la confisca. Anche questa censura è stata respinta, ma per genericità e perché considerata ‘eccentrica’. Il ricorrente sembrava fare riferimento a un sequestro di armi, mentre la sentenza impugnata aveva disposto la confisca e distruzione di sostanze stupefacenti e la confisca di una somma di denaro. La Corte ha ritenuto il motivo non pertinente rispetto al contenuto effettivo della decisione del giudice.
le motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un principio di stretta legalità processuale. Con la riforma del 2017, il legislatore ha inteso deflazionare il carico della Cassazione e dare maggiore stabilità alle sentenze di patteggiamento, considerate un accordo tra le parti ratificato dal giudice. Consentire un’impugnazione ampia avrebbe vanificato la natura stessa del rito. La Corte, citando un proprio precedente (sentenza Oboroceanu), ha confermato che l’elenco dei motivi di ricorso è tassativo e non suscettibile di interpretazione estensiva. La dichiarazione di inammissibilità, pertanto, non è una valutazione nel merito delle ragioni dell’imputato, ma una presa d’atto che lo strumento processuale utilizzato non è quello corretto o non è stato impiegato per le finalità previste dalla legge.
le conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per la difesa: prima di presentare un ricorso patteggiamento, è indispensabile verificare che le censure rientrino in uno dei quattro specifici casi previsti dalla legge. In caso contrario, il ricorso sarà dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento non solo delle spese processuali, ma anche di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie. La stabilità degli accordi processuali è un valore che il sistema tende a proteggere, limitando le impugnazioni a vizi di eccezionale gravità che minano le fondamenta stesse della sentenza.
Quando è possibile presentare ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
Il ricorso è ammesso solo per motivi specifici e tassativi, elencati nell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale: problemi relativi all’espressione della volontà dell’imputato, erronea qualificazione giuridica del fatto, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Perché il primo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché le censure proposte dal ricorrente non rientravano in nessuno dei quattro motivi specifici per i quali la legge consente di impugnare una sentenza di patteggiamento.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa così definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36302 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36302 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/02/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BUSTO ARSIZIO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; che il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, all’erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazio la richiesta e la sentenza e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei qua dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014);
rilevato che il motivo con cui si censura la parte della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. che ha disposto la confisca di quanto in sequestro è generico in quanto eccentrica (riferibile a sequestro di armi) rispetto alla disposta confisca e distruzione dello stupefacente e confisca e destinazione all’Erario della somma di denaro in sequestro;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/10/2025.