Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20950 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20950 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI TARGA_VEICOLO) nato a VERONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERONA
idgioavviso alle · – – udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona ha pronunciato sentenza, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di NOME COGNOME.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, lamentando carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., nonché eccessività della pena applicata ed erronea qualificazione giuridica dei fatti oggetto di imputazione.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l’entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.
Tenuto presente che la sentenza è frutto dell’accordo tra le parti, il motivo di ricorso sulla responsabilità è inammissibile. Ed infatti, in base a nuovo art. 448, co. 2-bis, c.p.p., il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difet di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazion giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza; consegue che i motivi inerenti all’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. e sul trattamento sanzionatorio non rientrano tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione e il motivo sulla qualificazione giuridica del fatto è solo enunciato in ricorso ma non sviluppato. Va sul punto ricordato che in tema di patteggiamento, l’erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza può costituire motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, solo quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un errore manifesto (Sez. 6, n. 2721 del 08/0:1/2018, Rv. 272026; nello stesso senso, Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Rv. 272619).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilit emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 09/05/2024