Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18727 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18727 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME ( CUI 03IDMUO) nato il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME CODICE_FISCALE ) nato a SANREMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 del GIP TRIBUNALE di SAVONA
L ato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che i ricorrenti COGNOME NOME e COGNOME NOME, imputati di plurime violazioni dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 loro ascritte ai ca e 3) della rubrica, con unico motivo deducono l’omessa motivazione rispetto al mancata valutazione delle cause di proscioglimento di cui all’art. 129 cod. pen. avverso sentenza di applicazione della pena emessa in data 19/09/2023, d G.i.p. del Tribunale di Savona, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.;
Rilevato che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazio della pena richiesta dopo l’entrata in vigore del comma 2-bis dell’art. 444 proc. pen., che consente il ricorso per Cassazione «solo per motivi atti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità d o della misura di sicurezza» (sul punto, cfr. da ultimo Sez. Fer., ord. n. 287 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 – 01);
Ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 23 febbraio 2024
tensore
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Il Presidente