Ricorso Patteggiamento: Quando è Ammesso in Cassazione?
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce i confini invalicabili per l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento. Il caso in esame offre un’importante lezione sui limiti del ricorso patteggiamento a seguito delle recenti riforme legislative, sottolineando come la scelta di motivi non consentiti conduca inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità e a conseguenze economiche per i ricorrenti.
I Fatti del Caso: Un Appello Respinto
Due soggetti, a seguito di un accordo con la pubblica accusa, ottenevano dal Giudice per le Indagini Preliminari una sentenza di applicazione della pena (il cosiddetto “patteggiamento”) per plurime violazioni della normativa sugli stupefacenti. Nonostante l’accordo raggiunto, i due decidevano di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Il loro unico motivo di doglianza era l’omessa motivazione da parte del giudice di primo grado riguardo alla possibile esistenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Patteggiamento
La Suprema Corte, senza entrare nel merito della questione, ha dichiarato i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda su una precisa norma procedurale che ha significativamente ristretto le possibilità di impugnare una sentenza di patteggiamento. La Corte ha evidenziato come il motivo addotto dai ricorrenti non rientrasse nel novero di quelli tassativamente previsti dalla legge per questo tipo di impugnazione.
Le Motivazioni: I Limiti Tassativi del Ricorso Patteggiamento
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione e applicazione del comma 2-bis dell’articolo 444 del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta per deflazionare il carico della Cassazione e dare maggiore stabilità agli accordi tra accusa e difesa, stabilisce che il ricorso patteggiamento è consentito esclusivamente per i seguenti motivi:
1. Vizi nella manifestazione della volontà dell’imputato: Se il consenso al patteggiamento non è stato espresso liberamente e consapevolmente.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: Se la sentenza del giudice si discosta da quanto concordato tra le parti.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: Se il reato è stato inquadrato in una fattispecie giuridica sbagliata.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: Se la sanzione applicata è contraria alla legge o non prevista per quel tipo di reato.
La Corte ha chiarito che la doglianza dei ricorrenti, relativa alla mancata valutazione di cause di proscioglimento, non rientra in nessuna di queste quattro categorie. Di conseguenza, il ricorso era ab origine inammissibile e non poteva essere esaminato nel merito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato e lancia un messaggio chiaro: la via del ricorso patteggiamento in Cassazione è stretta e percorribile solo in casi eccezionali e ben definiti. Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò significa che la decisione di patteggiare deve essere ponderata con estrema attenzione, poiché le possibilità di rimetterla in discussione sono molto limitate. Presentare un ricorso basato su motivi non previsti dalla legge non solo è inutile ai fini processuali, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, come avvenuto nel caso di specie.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. A seguito delle recenti riforme, il ricorso è consentito solo per quattro motivi specifici e tassativamente elencati nell’art. 444, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono i motivi validi per impugnare un patteggiamento in Cassazione?
I motivi ammessi sono esclusivamente quelli attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se si presenta un ricorso per motivi non consentiti dalla legge?
Come stabilito in questa ordinanza, il ricorso viene dichiarato inammissibile. Questa declaratoria comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18727 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18727 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME ( CUI 03IDMUO) nato il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME CODICE_FISCALE ) nato a SANREMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 del GIP TRIBUNALE di SAVONA
L ato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che i ricorrenti COGNOME NOME e COGNOME NOME, imputati di plurime violazioni dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 loro ascritte ai ca e 3) della rubrica, con unico motivo deducono l’omessa motivazione rispetto al mancata valutazione delle cause di proscioglimento di cui all’art. 129 cod. pen. avverso sentenza di applicazione della pena emessa in data 19/09/2023, d G.i.p. del Tribunale di Savona, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.;
Rilevato che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazio della pena richiesta dopo l’entrata in vigore del comma 2-bis dell’art. 444 proc. pen., che consente il ricorso per Cassazione «solo per motivi atti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità d o della misura di sicurezza» (sul punto, cfr. da ultimo Sez. Fer., ord. n. 287 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 – 01);
Ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 23 febbraio 2024
tensore
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Il Presidente