Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 35941 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 35941 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in ALBANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/07/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VENEZIA udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO
Ritenuto in fatto
La sentenza impugnata è del g.u.p. del Tribunale di Venezia, con la quale è stata applicata a NOME NOME la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. con il pubblico ministero di anni 2 e mesi 10 di reclusione ed euro 1000 di multa – sostituita la pena detentiva con la detenzione domiciliare sostitutiva – in relazione ad una serie di furti pluriaggravati in concorso, porto senza giustificato motivo in luogo pubblico di arma impropria e resistenza a pubblico ufficiale in concorso, con recidiva specifica e reiterata.
Un primo e unico motivo di ricorso si duole del vizio di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in quanto il giudice avrebbe omesso di fornire idonea giustificazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile , in quanto, a norma dell’art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Tanto premesso, il ricorso è inammissibile perché promosso, peraltro con generiche espressioni di stile, sganciate dal fatto concreto, avverso provvedimento non impugnabile, esso riguardando aspetti -come la carenza di motivazione circa il mancato proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. -che sono fuori dal perimetro delle attuali cause d’impugnazione della sentenza di patteggiamento .
Ai sensi dell’art. 616 c od.proc.pen., al l’inammissibilità del ricorso, dichiarata con procedura de plano, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e -ravvisandosi colpa nella formulazione dei motivi di ricorso (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186) anche al pagamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25/09/2025
Il consigliere estensore Il presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME