Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile l’Appello in Cassazione?
L’istituto dell’applicazione della pena su richiesta, comunemente noto come patteggiamento, rappresenta una delle vie alternative al dibattimento nel processo penale. Tuttavia, le possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva sono strettamente circoscritte. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini del ricorso patteggiamento, dichiarandolo inammissibile se fondato su motivi non previsti dalla legge.
Il Caso in Esame: Appello contro una Sentenza del GIP
Un imputato, a seguito di una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Torino, ha proposto ricorso per Cassazione. Le sue lamentele si concentravano su una presunta e generica carenza di motivazione da parte del giudice di primo grado, in particolare riguardo alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento e alla valutazione delle circostanze del reato.
I Limiti del Ricorso Patteggiamento secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha prontamente respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla cosiddetta ‘Riforma Orlando’ (legge n. 103/2017).
I Motivi Tassativi per l’Impugnazione
Questa norma stabilisce un elenco chiuso e tassativo di motivi per cui sia l’imputato che il pubblico ministero possono presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento. Essi sono:
1. Vizi della volontà: problemi relativi all’espressione del consenso dell’imputato al patteggiamento.
2. Difetto di correlazione: una sentenza che non corrisponde a quanto concordato tra le parti.
3. Errata qualificazione giuridica: se il fatto è stato inquadrato in una fattispecie di reato sbagliata.
4. Illegalità della pena: se la sanzione applicata è illegale o non prevista dalla legge, incluse le misure di sicurezza.
Le Argomentazioni Respinte dalla Corte
Nel caso specifico, le doglianze del ricorrente non rientravano in nessuna di queste categorie. Criticare genericamente la motivazione del giudice sulla valutazione delle prove o sulla mancata assoluzione non è un motivo valido per impugnare una sentenza di patteggiamento. Si tratta di questioni di merito che il patteggiamento stesso mira a superare, attraverso l’accordo tra le parti.
Le Motivazioni della Decisione della Suprema Corte
La Corte ha sottolineato che il legislatore ha volutamente limitato l’accesso alla Cassazione per le sentenze di patteggiamento al fine di deflazionare il carico giudiziario e dare stabilità a questo tipo di decisioni. Consentire un sindacato ampio sulla motivazione snaturerebbe la funzione stessa del rito speciale. L’imputato, accettando il patteggiamento, rinuncia a un accertamento completo dei fatti in cambio di uno sconto di pena. Pertanto, le sue successive lamentele non possono vertere su aspetti che l’accordo processuale ha implicitamente superato. Il ricorso è stato quindi considerato basato su ‘doglianze non consentite’ nel giudizio di legittimità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: chi sceglie la via del patteggiamento deve essere consapevole che le possibilità di impugnazione sono estremamente ridotte. Il ricorso patteggiamento non può essere utilizzato come un tentativo di riaprire una discussione sul merito della colpevolezza. La decisione della Cassazione serve da monito: i motivi di ricorso devono essere rigorosamente attinenti ai vizi procedurali e legali specificamente elencati dalla legge. In caso contrario, il ricorso sarà dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, come avvenuto nel caso di specie.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è consentito solo per specifici e limitati motivi elencati nell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono i motivi validi per impugnare una sentenza di patteggiamento?
I motivi validi sono: problemi legati all’espressione della volontà dell’imputato, mancanza di corrispondenza tra la richiesta di pena e la sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se un ricorso viene presentato per motivi diversi da quelli previsti dalla legge?
Se il ricorso si basa su motivi non consentiti, come una generica critica alla motivazione della sentenza, la Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12443 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12443 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINO
dato avviso alle ;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso di NOME avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cpp (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.) è inammissibile.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall’art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen. – disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura sicurezza.
Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la – generica – carenza di motivazione circa la mancata applicazione di sentenza di proscioglimento e alla sussistenze RAGIONE_SOCIALE circostanze.
In definitiva, quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazion tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegal della pena o della misura di sicurezza.
Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.
Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2024
Il Consigl* e ensore
Il Presidente