Ricorso Patteggiamento: Quando è Ammissibile secondo la Cassazione?
Il ricorso patteggiamento rappresenta una scelta strategica per l’imputato, ma comporta precise limitazioni sulle successive possibilità di impugnazione. Con l’ordinanza n. 11648/2024, la Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza quali siano i confini invalicabili per chi intende contestare una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Il caso in esame riguarda un soggetto condannato in primo grado per gravi reati, tra cui detenzione di armi clandestine e ricettazione, a seguito di un accordo di patteggiamento. Nonostante l’accordo, la difesa ha tentato la via del ricorso per cassazione, contestando la sussistenza stessa degli addebiti. La risposta della Suprema Corte è stata netta: il ricorso è inammissibile.
Il Caso: Dal Tribunale alla Cassazione
Il Tribunale di Crotone, accogliendo la richiesta di patteggiamento, aveva applicato a un imputato la pena di due anni e dieci mesi di reclusione e 2.300 euro di multa. I reati contestati erano di notevole gravità: detenzione di armi clandestine, parti di arma comune da sparo, munizioni e ricettazione.
Successivamente, l’imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso in Cassazione. Il motivo addotto era unico e verteva sulla presunta carenza di motivazione riguardo all’esistenza dei reati e alla loro riconducibilità alla sua persona. In pratica, si contestava il merito della vicenda processuale, mettendo in discussione la fondatezza dell’accusa che pure era stata ‘accettata’ tramite il patteggiamento.
I Limiti Normativi del Ricorso Patteggiamento
La decisione della Corte si fonda su una norma specifica e molto chiara del codice di procedura penale: l’articolo 448, comma 2-bis. Questa disposizione elenca in modo tassativo i motivi per cui è possibile presentare ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento. Essi sono:
1. Vizi nell’espressione della volontà dell’imputato di accedere al rito.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza del giudice.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto contestato.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Come si evince, la legge esclude categoricamente la possibilità di contestare la ricostruzione dei fatti o la sussistenza degli elementi costitutivi del reato. La scelta di patteggiare implica una rinuncia a contestare l’accusa nel merito, in cambio di uno sconto di pena.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha qualificato il motivo del ricorso come “non consentito”. I giudici hanno sottolineato che il controllo di legittimità su una sentenza di patteggiamento è circoscritto agli aspetti formali e legali dell’accordo e della sua ratifica da parte del giudice. È testualmente esclusa, si legge nell’ordinanza, la possibilità di far valere vizi che attengano alla fondatezza dell’addebito.
Il controllo giudiziale in sede di legittimità non può trasformarsi in un’occasione per riaprire una discussione sul merito del caso. L’ambito di valutazione è limitato alla correttezza formale dell’accordo, alla corretta applicazione delle norme giuridiche e al rispetto del principio di legalità della pena. Contestare che i reati non sussistessero o non fossero attribuibili all’imputato è una questione di merito, preclusa dalla scelta stessa del rito speciale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
La decisione riafferma un principio fondamentale: il patteggiamento è un accordo che chiude la fase di merito del processo. Chi sceglie questa via deve essere consapevole che sta rinunciando a un’ampia fetta del proprio diritto di difesa e di impugnazione. Il ricorso patteggiamento non può essere utilizzato come un ‘ripensamento’ per rimettere in discussione la colpevolezza.
Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione aggiuntiva scatta quando, come in questo caso, non emergono elementi che possano giustificare o scusare la proposizione di un ricorso palesemente infondato, sottolineando così la necessità di un uso più consapevole e corretto degli strumenti di impugnazione.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento contestando la sussistenza delle prove a proprio carico?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che il ricorso avverso una sentenza di patteggiamento non può vertere sulla valutazione delle prove o sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato.
Quali sono gli unici motivi per cui si può fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., i motivi sono limitati a: vizi nella volontà dell’imputato, mancanza di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se si presenta un ricorso per cassazione per motivi non consentiti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, se non vi sono elementi per escludere la sua colpa, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11648 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11648 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ISOLA DI CAPO RIZZUTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/07/2023 del TRIBUNALE di CROTONE
UtG-aln,dso-ail~ti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso;
rilevato che, con sentenza del 28 luglio 2023, il Tribunale di Crotone applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., a NOME COGNOME pena di due anni e dieci mesi di reclusione e 2.300 euro di multa in relazion reati di detenzione di armi clandestine, parti di arma comune da sparo e munizioni e di ricettazione;
che l’imputato ha proposto, tramite il difensore, AVV_NOTAIO, ricorso cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce la carenza motivazione in ordine alla sussistenza degli addebiti ed alla loro riconducib alla sua persona;
che il ricorso verte su motivo non consentito, giacché, a norma dell’art. comma 2 -bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l’imputato posson proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. «solo per motivi attinenti all’espression volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la se all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pen misura di sicurezza»;
che è dunque testualmente esclusa la possibilità di far valere vizi attengano alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati oggetto di add potendo il controllo giudiziale esercitarsi esclusivamente sulla manifestaz dell’intento dell’imputato di accedere al rito, sul contenuto dell’accordo parti come recepito in sentenza, sulla correttezza delle norme cui sono riferi fattispecie concrete e sul rispetto del canone della legalità della pena misure di sicurezza eventualmente applicate;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ric con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione d causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favo della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 19/12/2023.